Con la risposta a interpello n. 174 del 6 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito dubbi in merito alle cessioni di apparati motori e di parti di ricambio. Esse sono non imponibili ai fini IVA se, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza Velker, 26 giugno 1990, causa C-185/89, sono effettuate unicamente a favore dell’armatore che li utilizzerà come dotazione di bordo.

La risposta riguarda la cessioni di dotazioni di bordo effettuate a favore di soggetti non aventi la qualifica di “armatori”.

L’agevolazione non è ammessa quando la cessione di questi beni è effettuata in uno stadio commerciale anteriore.

Al riguardo si reputa opportuno ricordare che:

-per costante giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, le esenzioni devono essere interpretate in maniera restrittiva;

– per l’incipit del citato articolo 8-bis, le cessioni di beni e prestazioni di servizi ivi elencate sono assimilate alle cessioni all’esportazione, se non comprese nell’articolo 8. Le cessioni di beni indicate nell’articolo 8-bis del Decreto IVA rientrano pertanto nell’ambito di applicazione di questa disposizione solo se non costituiscono esportazioni ai sensi del precedente articolo 8.

Per la normativa doganale, ai fini della presentazione della dichiarazione doganale di esportazione, gli operatori economici che figurano come esportatori devono essere stabiliti nel territorio doganale dell’Unione ed in possesso di un numero di identificazione (EORI) rilasciato dalle autorità doganali competenti per il luogo in cui sono stabiliti.

Per ulteriori informazioni ed istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.