L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 146 del 22 marzo 2022, ha evidenziato che l’e-AD può essere validamente utilizzato in alternativa al CMR  o altro documento di trasporto della merce, al fine di comprovare l’uscita dal territorio dello Stato delle merci soggette ad accise armonizzate.

Ai sensi dell’articolo 41 del decreto legge n. 331/93, affinché una cessione di beni a un soggetto comunitario possa essere qualificata come una cessione intracomunitaria, è necessario che l’operazione:

– intercorra tra due soggetti passivi d’imposta, stabiliti in Stati Membri diversi (e iscritti al VIES);

– sia a titolo oneroso;

-comporti l’acquisizione o il trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene mobile materiale;

– preveda la spedizione o il trasporto del bene in altro Stato UE.

La spedizione o il trasporto possono peraltro essere eseguiti dal cedente, dal cessionario o da terzi per loro conto. Tali requisiti devono ricorrere congiuntamente, altrimenti la cessione non beneficia della non imponibilità IVA.

Con la circolare del 12 maggio 2020, n. 12/E, sono stati forniti chiarimenti sulla prassi italiana in materia di prove documentali relative alle cessioni intracomunitarie. In tale sede si è confermato che non esiste un vincolo rigido in ordine ai documenti da fornire ai fini della prova delle cessioni intracomunitarie.

In particolare, quando non è possibile esibire il documento di trasporto sono ammissibili altri mezzi di prova idonei; la prova dell’avvenuto trasferimento del bene in altro Stato UE deriva da un insieme di documenti da cui si ricava, con sufficiente evidenza, che il bene è stato trasferito dallo Stato del cedente a quello dell’acquirente. Qualora il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il CMR, la prova potrà essere fornita con altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato UE, quale ad esempio il CMR elettronico.

Ciò posto, in merito alla possibilità di utilizzare il documento e-AD in luogo del CMR si osserva che né la disposizione unionale né la prassi interna precludano tale possibilità.

Anche la Corte di Giustizia ha confermato l’efficacia probatoria dei documenti eAD in relazione ad un caso avente ad oggetto l’importazione di carburante in un Paese dell’Unione Europea con introduzione in un deposito fiscale in tale Paese e successiva cessione intracomunitaria con resa ex-works.

Sebbene l’e-AD sia un documento amministrativo elettronico introdotto per soddisfare esigenze diverse rispetto al CMR, considerato che viene emesso e controllato nella sua circolazione dalla pubblica amministrazione, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che tale documento possa essere validamente utilizzato in alternativa al CMR (nel quale sono contenuti gli stessi elementi) o altro documento di trasporto della merce, al fine di comprovare l’uscita dal territorio dello Stato dei suddetti beni.

Per ulteriori informazioni ed istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.