Con Circolare n.11 del 23 marzo 2022, ADM informa della pubblicazione del decreto del 18 marzo 2022 del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro della Transizione ecologica, adottato ai sensi dall’art. 1, commi 290 e ss., della legge n. 244/2007, nonché il decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, che intervengono in materia di riduzione temporanea di talune aliquote di accisa di cui all’Allegato I al testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA).


Tenuto conto dell’entrata in vigore simultanea delle disposizioni contenute nei distinti provvedimenti e della preminenza dell’atto governativo avente forza di legge, appare utile di seguito richiamare le variazioni intervenute sulla tassazione di ciascun prodotto energetico interessato dalle due misure, a decorrere dal 22 marzo 2022:
a) benzina: da euro 728,40 per mille litri ad euro 478,40 per mille litri;
b) oli da gas o gasolio usato come carburante: da euro 617,40 per mille litri ad euro 367,40 per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: da euro 267,77 per mille chilogrammi ad euro 182,61 per mille chilogrammi.
Le aliquote di accisa così rideterminate restano in vigore:
• per la benzina e gli oli da gas o gasolio usato come carburante fino al 21 aprile 2022, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21;
• o per i gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante fino al 20 aprile 2022, come fissato dall’art. 1, comma 1, del decreto 18 marzo 2022.
Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa rideterminate, l’art.1, comma 6, del decreto legge n. 21/2022 prevede che i titolari dei depositi fiscali e gli esercenti depositi commerciali, nel periodo di applicazione delle aliquote di accisa rideterminate, riportano nell’e-DAS l’aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel medesimo documento.
A tal fine, per ogni e-DAS emesso nel periodo relativamente ai prodotti di che trattasi, nella sezione “Informazioni commerciali”, al campo 110 del messaggio elettronico DE815, ferme restando le ulteriori informazioni commerciali concernenti la spedizione che facoltativamente possono esservi inserite da parte dello speditore, è riportata l’aliquota vigente alla data di emissione del documento che, nel caso di estrazioni dai depositi fiscali, coincide con quella utilizzata per la liquidazione dell’imposta.
Restano ferme le modalità di conservazione degli e-DAS ricevuti ed emessi da parte degli esercenti, per i successivi eventuali riscontri previsti dal decreto legge.
Ovviamente, non trova applicazione per i documenti di accompagnamento semplificati emessi a scorta dei gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante oggetto della riduzione temporanea dell’aliquota ai sensi del decreto ministeriale 18 marzo 2022.

Per ulteriori informazioni ed istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.