Con Circolare n.10 del 18 marzo 2022 prot. 124182/RU, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli risponde ad un quesito posto in merito alla corretta esecuzione dell’adempimento dichiarativo nell’ipotesi in cui un soggetto obbligato venditore operante nel settore del gas naturale e dell’energia elettrica trasferisca la propria sede legale da una provincia ad un’altra.

Si ritiene opportuno distinguere due ipotesi:

  1. I) una relativa al caso in cui un soggetto obbligato venditore trasferisca la propria sede legale nell’anno successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione annuale, prima che la medesima venga presentata;
  2. II) un’altra relativa al caso in cui il soggetto obbligato venditore trasferisca la propria sede legale nel corso del medesimo anno d’imposta.

Nell’ipotesi di cui al punto I) la dichiarazione deve essere presentata utilizzando il codice ditta rilasciato dall’Ufficio competente sulla precedente sede legale.

A titolo esemplificativo, qualora un soggetto obbligato venditore trasferisca la propria sede legale da una provincia (provincia A) ad un’altra (provincia B) nel mese di gennaio 2022 prima di aver presentato la dichiarazione per l’anno d’imposta 2021, l’invio della stessa deve essere effettuato utilizzando il codice ditta rilasciato dall’Ufficio competente sulla precedente sede legale (provincia A).

Nel sistema di contabilizzazione per ambiti territoriali la presentazione della dichiarazione comporta il caricamento dei dati di riepilogo e saldo per ciascun ambito sulla contabilità tenuta dall’Ufficio competente sulla sede legale.

Pertanto, nel caso sopra evidenziato, a seguito della presentazione della dichiarazione relativa al 2021 il caricamento dei ratei di acconto per ambito dovuti per il 2022 avviene sul conto tenuto dall’Ufficio competente sulla vecchia sede legale.

Per effetto del trasferimento della sede legale i suddetti ratei devono essere versati sulla contabilità relativa al codice ditta rilasciato dall’Ufficio competete sulla nuova sede legale; pertanto l’Ufficio competente sulla vecchia sede legale:

– procede al discarico contabile dei ratei di acconto per ambito, che verranno caricati nella contabilità tenuta dall’Ufficio competente sulla nuova sede legale;

– trasferisce l’eventuale conguaglio a credito emergente dalla dichiarazione per l’anno d’imposta 2021 sul conto tenuto dall’Ufficio delle dogane competente sulla nuova sede legale, che provvederà a prenderlo in carico alla data di presentazione della dichiarazione;

– trasferisce contabilmente, con data 31.12.2021, “il credito pregresso non utilizzato alla data del 31.12.2021” sul conto tenuto dall’Ufficio competente sulla nuova sede legale, che lo prenderà in carico con data 1° gennaio 2022.

Per ulteriori informazioni ed istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

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