Con Circolare n.4/2022 del 4 febbraio 2022 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli passa in rassegna le novità registrate in diversi settori dei prodotti sottoposti ad accisa disciplinati dal D.Lgs n.504/95 (TUA) ad opera di fonti di rango primario, da ultimo emanate.

L’art. 1, comma 986, della legge n. 234/2021 ridetermina l’importo dell’aliquota ordinaria di accisa sulla birra di cui all’allegato I annesso al D.Lgs. n. 504/95 riducendola da euro 2,99 ad euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato. La nuova aliquota trova applicazione sulle immissioni in consumo di prodotto effettuate dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022. Dal 1° gennaio 2023 viene ripristinata la previgente aliquota fissata in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato. La nuova aliquota agevolata di accisa, inserita nel predetto art. 35, comma 3-bis, TUA con validità temporanea, è calcolata sotto forma di riduzione del 50 per cento dell’aliquota normale prevista dall’allegato I annesso al D.Lgs. n. 504/95, superando la previgente aliquota ridotta computata come riduzione del 40 per cento.

Nuova è la misura prevista dall’art. 1, comma 985, lettera b), della legge n. 234/2021 che inserisce il comma 3-quater nell’art. 35 del D.Lgs. n. 504/95 riservando, limitatamente all’anno 2022, alla birra realizzata nei birrifici di cui all’art. 2, comma 4-bis, della legge n. 1354/1962 aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri l’applicazione, in via unitaria sull’intero quantitativo complessivamente prodotto, di un’aliquota ridotta di accisa determinata quale riduzione di quella normale di cui all’allegato I annesso al TUA del:

– 30% per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;

– 20% per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.