Con la Determinazione direttoriale prot.: 494575/RU del 24 dicembre 2021, ADM stabilisce delle novità relative all’utilizzo del DAS.

Considerate le istanze degli operatori di richiesta di un ulteriore periodo di proroga necessario ad adeguare i propri sistemi informatici all’utilizzo del DAS elettronico e, ritenuto opportuno definire un provvedimento per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità degli operatori, è stato stabilito che:

  • La decorrenza dell’obbligo prevista dal comma 2 dell’articolo 1, della Determinazione Direttoriale n. 217947/RU del 27 dicembre 2019, concernente tempi e modalità per l’adozione dei documenti di accompagnamento in forma elettronica, per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa, è differita al 1° marzo 2022.
  • La decorrenza dell’obbligo prevista dal comma 2 dell’articolo 1, della Determinazione Direttoriale n. 217947/RU del 27 dicembre 2019, concernente tempi e modalità per l’adozione di documenti di accompagnamento in forma elettronica per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa, è differita al 30 giugno 2022.
  • La decorrenza dell’obbligo prevista dal comma 2 dell’articolo 1, della Determinazione Direttoriale n. 217947/RU del 27 dicembre 2019, è differita al 30 giugno 2022.
  • La decorrenza dell’obbligo per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità degli operatori qualificati come esercenti i depositi commerciali di ridotte capacità operative ed organizzative di cui al comma 2 dell’art. 1 della Determinazione Direttoriale n. 217947/RU del 27 dicembre 2019 è differita al 1° gennaio 2023.

Per ulteriori informazioni ed istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.