Con la pubblicazione della Determinazione Direttoriale Prot. 426358 / RU del 15 novembre 2021, ADM stabilisce, a livello operativo, le specifiche dei requisiti tecnico-organizzativi per lo svolgimento dell’attività di deposito commerciale di prodotti energetici che movimenta benzina e gasolio usato come carburante, a fini di verifica della sussistenza dei medesimi in rapporto e nei limiti degli ambiti d’intervento fissati dal medesimo comma 6-ter.

Il rispetto dei requisiti tecnico-organizzativi è presupposto per il rilascio della licenza di esercizio e per il mantenimento di efficacia della medesima perdurante l’attività del deposito di cui al comma 1.

Qualora ricorra una nuova installazione o una riattivazione di un deposito di carburanti il richiedente licenza è tenuto ad acquisire il provvedimento autorizzativo preventivamente alla presentazione della denuncia di esercizio presso l’UD competente.

In caso di variazione della titolarità o del trasferimento della gestione di un deposito di carburanti, i criteri di cui all’articolo 4 costituiscono elementi di giudizio sull’affidabilità economica da valutare ai fini del rilascio del nulla osta.

Ferma restando la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 25, comma 6-bis, del TUA, la licenza di esercizio per un deposito commerciale di carburanti è rilasciata sulla base della verifica da parte dell’UD competente del rispetto dei criteri generali indicati nel presente articolo. Il richiedente licenza assume la diretta gestione dell’impianto, in quanto soggetto responsabile dell’adempimento dei connessi oneri fiscali e tributari.

Ai fini della sussistenza della capacità di conduzione del deposito, il richiedente licenza comprova l’idoneità alla gestione mediante:

  1. a) la composizione della compagine sociale e l’assetto organizzativo della struttura aziendale;
  2. b) la disponibilità e la funzionalità del deposito, delle relative infrastrutture e del relativo sistema contabile anche per la gestione dei depositanti;
  3. c) la capacità tecnico-professionale;
  4. d) la disponibilità di struttura logistica idonea per la movimentazione dei carburanti.

Ai fini della sussistenza della capacità economico-finanziaria, il richiedente licenza comprova, altresì, l’idoneità alla gestione mediante:

  1. a) la solida posizione economica, patrimoniale e finanziaria, desunta dai documenti contabili, in riferimento all’attività svolta o che si intende svolgere;
  2. b) la sostenibilità del piano industriale connesso con la gestione del deposito;
  3. c) l’affidabilità fiscale della propria catena di approvvigionamento.

Per ulteriori informazioni ed istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.