Con la Circolare n.38/2021 prot.: 426333/RU del 15 novembre 2021, ADM informa sulle novità in materia di accise di prodotti energetici, variazioni di titolarità e trasferimento della gestione del deposito.

L’art. 1, comma 1077, della legge n. 178/2020 ha ripristinato un regime di vigilanza fiscale sulle fattispecie che producono la modifica del soggetto giuridico responsabile dell’esercizio del deposito, rivisitando la liberalizzazione operata dalla legge n. 239/2004 in materia di disciplina amministrativa degli impianti di stoccaggio di oli minerali.

La misura trova applicazione per i depositi costieri di oli minerali, qualificati infrastrutture energetiche strategiche, a prescindere dalla capacità di stoccaggio; depositi di stoccaggio di oli minerali, eccettuati gli impianti di GPL, aventi capacità inferiore a metri cubi 10.000.

Per entrambe le categorie di depositi l’art. 1, comma 1077, introduce una condizione legale che sospende la rilevanza degli effetti della variazione di titolarità del deposito o del trasferimento della gestione, in ogni forma intervenuta ivi inclusa la riattivazione dell’esercizio di un impianto che sia rimasto inoperativo entro il limite temporale di cui al comma 1078, dell’art. 1, della legge n. 178/2020.

La validità delle variazioni è subordinata a: o preventiva comunicazione di inizio attività che il soggetto subentrante è tenuto a trasmettere all’autorità amministrativa; o nulla osta riservato alla competenza della medesima Agenzia, finalizzato a riscontrare l’eventuale pregiudizio alla tutela dell’interesse fiscale derivante dal trasferimento della titolarità o gestione del deposito di prodotti soggetti ad elevata imposizione e rischio di frode.

La mancanza o il diniego del nulla osta rende l’accordo contrattuale privo di valore giuridico e inefficace nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

Il nuovo regime trascende eventuali clausole frapposte dalle parti private che possano far riferimento a volture di licenza fiscale o autorizzazione emesse da organi di questa Agenzia a favore del precedente esercente intestatario o che vincolasse l’esecuzione del contratto al loro trasferimento.

Per ulteriori informazioni ed istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.