Con il principio di diritto n. 13 del 29 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla detrazione dell’IVA assolta in dogana.

Solo l’effettivo destinatario della merce importata può detrarre l’IVA assolta in dogana, previa registrazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti, di cui all’art. 25, D.P.R. n. 633/1972, e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 19, comma 1, ultimo periodo, del medesimo decreto, secondo cui il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Ai fini degli obblighi di registrazione e dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, le bollette doganali sono, dunque, soggette alle stesse regole previste per le fatture di acquisto, con la conseguenza che, per le medesime, valgono i chiarimenti resi con la circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018, laddove è stato detto che il dies a quo da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione coincide con il momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione disposta dalla norma:

  1. i) sostanziale (avvenuta esigibilità dell’imposta),
  2. ii) formale (possesso di una valida fattura e/o di una bolletta doganale).

Quindi, il diritto alla detrazione può essere esercitato nell’anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile, annota il medesimo in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza.

Per ulteriori informazioni ed istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.