Con interpello all’Agenzia delle Entrate, un’azienda operante nel commercio di carburanti, chiedeva chiarimenti sul regime di imponibilità dell’IVA per gasolio impiegato nelle operazioni di bunkeraggio navale (contraddistinto dal codice doganale “27101943”), acquistato dall’azienda ed estratto da un deposito fiscale e consegnato, tramite autobotte,in un altro deposito fiscale usato per lo stoccaggio dei prodotti energetici dalla medesima società istante.
Ciò premesso, la società istante, ai fini dell’individuazione del corretto trattamento IVA delle operazioni di acquisto di gasolio sopra illustrate, richiama il comma 939 dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha previsto ilregime di non imponibilità IVA per le cessioni di benzina e gasolio, usati come carburanti per motori, ed altri combustibili che intervengono durante la custodia neidepositi fiscali o nei depositi di un destinatario registrato.
Il predetto comma 939 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017 individua una deroga al regime antifrode introdotto dal precedente comma 937, secondo cui le operazioni d’immissione al consumo da un deposito fiscale e/o di estrazione da undeposito di un destinatario registrato di carburanti per motori o altri prodotti carburanti, individuati con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono subordinate al versamento diretto dell’IVA con F24, senza possibilità dicompensazione.
Nel dubbio interpretativo sulla prevalenza tra i due commi della succitata legge 205, la società istante chiede di sapere se l’operazione di estrazione da un deposito fiscale di carburante, contrassegnato dal codice dinomenclatura doganale n. “27101943”, consegnato per lo stoccaggio in un altro deposito fiscale possa fruire del regime di non imponibilità, ai fini IVA, previsto dalcomma 939 dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, indipendentemente dalla circostanza che il predetto combustibile venga utilizzato per le operazioni di bunkeraggio navale.
L’Agenzia delle Entrate, dopo ampio esame delle norme applicabili, per il quale si rimanda alla documentazione allegata, ritiene coerentemente con quanto chiarito nella circolare n. 18/E del 7 agosto 2019, si ritiene che il trasferimento da un deposito fiscale ad un altro depositofiscale, in regime di accisa sospesa, di carburanti identificati con i codici doganali(v.d. 27101245; v.d. 27101249; v.d. 27101943; v.d. 27102011) regolarmente utilizzabili per motori autotrazione rientri sempre nell’ambito applicativo della disciplina di cui all’articolo 1, commi 937 e seguenti della legge n. 205 del 2017 e non sia soggetto ad imponibilità ai sensi del comma 939.