E’ stato pubblicato il Decreto del Mef del 21 giugno 2021 sulla disciplina agli effetti dell’IVA dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino.

Si prevede che le cessioni effettuate mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio della Repubblica di San Marino, e i servizi connessi, da parte dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, sono non imponibili ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

E’ assimilato alle cessioni di cui sopra, l’invio di beni nel territorio della Repubblica di San Marino, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato o da terzi per suo conto.

Per le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, di cui all’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la fattura, nonche’ la nota di variazione, è emessa in formato elettronico utilizzando il sistema di interscambio (SDI). L’emissione della fattura in formato elettronico non è obbligatoria per le ipotesi escluse da disposizioni di legge.

Fino al 30 giugno 2022, per le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, di cui all’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 633 del 1972, la fattura puo’ essere emessa e ricevuta, con le modalità indicate dal presente decreto, in formato elettronico o in formato cartaceo. A decorrere dal 1° luglio 2022 per queste operazioni le fatture sono emesse e accettate in formato elettronico, fermo restando quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del presente decreto.

Il decreto entra in vigore il 1° ottobre  2021.

Per ulteriori informazioni ed istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.