Con risposta n. 422/2021 l’Agenzia delle Entrate fornisce ampia e documentata spiegazione ad interpello nel quale l’istante chiede di sapere come materialmente esercitare il diritto alla detrazione/rimborso dell’IVA assolta «entro il termine biennale dal31/07/2020 (per i pagamenti eseguiti prima di tale data) ed entro il biennio dal pagamento di ciascuna delle rate successive, ex art 60 co.7 dpr 633/72».
Nel caso di specie, così come relazionato nel documento, l’Agenzia ritiene che l’istante, laddove abbia correttamente versato gli importi dovuti ai fini della definizione, possa legittimamente esercitare il diritto alla detrazione del termine biennale previsto dall’ultimo comma dell’articolo 60, che decorre dal 31 luglio 2020 per i pagamenti eseguiti prima di tale data, e dalla data di ciascun versamento per le rate pagate successivamente.
L’Agenzia delle Entrate ricorda inoltre, che quando il citato articolo stabilisce che il diritto alla detrazione dell’IVA può essere esercitato «al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa», individua esclusivamente il termine ultimo entro il quale è possibile esercitare detto diritto, che dunque può essere esercitato anche nell’ambito della liquidazione periodica effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
Ne consegue che l’istante, previa annotazione sul registro degli acquisti di cui all’articolo 25 del decreto IVA di un documento – al quale allegare per completezza l’atto di accertamento, l’istanza di definizione agevolata delle controversie tributarie e l’attestato di versamento dal quale si evinca l’ammontare dell’imposta versata a seguito di definizione, nonché il titolo giustificativo della detrazione d’imposta – può legittimamente far confluire il credito IVA già nella prima liquidazione periodica successiva al pagamento, fermo restando il termine ultimo sopra richiamato per esercitare detto diritto.
Laddove, invece, l’istante intenda recuperare il credito direttamente con la dichiarazione annuale l’importo può essere indicato nel rigo VF24 come variazione d’imposta.