Con la Circolare n.26/2021 del 30 giugno 2021 e con la pubblicazione delle Determinazioni Direttoriali e relativa Nota, ADM informa sulle novità introdotte nell’ambito del commercio elettronico con disposizioni applicabili a partire dal 1° luglio 2021.

La Circolare, nello specifico, fornisce le prime indicazioni procedurali di carattere doganale concernenti le vendite a distanza di beni importati di valore trascurabile.

Con particolare riferimento alle vendite a distanza di beni importati da territori o paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, considerato il loro impatto in ambito doganale, vengono rilevati i novelli articoli 70.1, recante ‹‹Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione››, e 74-sexies.1, recante ‹‹Regime speciale per la vendita a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi››, del citato D.P.R. n. 633/72.
Con le Determinazioni del Direttore Generale viene data applicazione alle disposizioni contenute nei commi 2 e 6 del novello articolo 70.1 del D.P.R. n.633/72, in materia, rispettivamente, di presentazione – in formato elettronico – della dichiarazione mensile e di modalità di pagamento dell’IVA riscossa, presso le persone a cui sono destinate, da parte del soggetto che ha presentato le merci in dogana. L’IVA è dovuta per tutte le spedizioni di beni importati nell’UE da un territorio o Paese terzo. Ai fini dell’importazione, tutti i beni spediti nell’UE da un territorio o Paese terzo devono formare oggetto di una dichiarazione doganale.
Per le spedizioni di beni di valore intrinseco non superiore a 150 euro provenienti da un territorio o da Paese terzo è possibile utilizzare la modalità dichiarativa semplificata Super Reduced Data Set (dichiarazione H7).
Per l’applicazione dell’IVA relativa alle importazioni della specie sono state introdotte due modalità di assolvimento dell’imposta, alternative al meccanismo ordinario:
-o il regime dello sportello unico per le importazioni (Import One Stop Shop-IOSS);
-o il regime speciale di dichiarazione e di pagamento dell’IVA all’importazione.
Tali semplificazioni non possono essere applicate ai prodotti soggetti ad accisa. Con il Decreto legislativo 25 maggio 2021, n. 83 sono state adottate le disposizioni nazionali relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni.
Per quanto di interesse doganale si segnalano le seguenti disposizioni.
In conformità alle previsioni unionali sopra indicate, l’articolo 1, comma 1, lettere q) e t), ha inserito nel DPR 633/1972:
– l’articolo 70.1, recante ‹‹Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA
all’importazione››;
– l’articolo 74-sexies.1, recante ‹‹Regime speciale per la vendita a distanza di beni importati da
territori terzi o Paesi terzi›› Import One Stop Shop-IOSS.
Per il profilo specificatamente doganale, rileva l’articolo 70.1 che introduce e disciplina il “regime speciale” per l’importazione ed il pagamento dell’IVA relativa alle spedizioni di beni di trascurabile valore di cui si è detto sopra.

Per ulteriori informazioni ed istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.