Con risposta n.393 ad istanza d’interpello del 7 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla detrazione dell’IVA in caso di errata applicazione del reverse charge.
In presenza di operazioni domestiche intercorrenti tra soggetti che non sono residenti in Italia, né in possesso di una stabile organizzazione, il cedente deve emettere fattura con Iva utilizzando la partita Iva italiana, acquisita attraverso l’identificazione diretta oppure attraverso un rappresentante fiscale.
Di conseguenza il cedente è tenuto ad identificarsi ai fini Iva in Italia oppure nominare un rappresentante fiscale ed addebitare l’Iva in fattura secondo le regole ordinarie.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, qualora l’Iva sia stata assolta, seppur irregolarmente dal cessionario mediante il meccanismo dell’inversione contabile, per sanare l’errore, il cedente deve definire esclusivamente la sanzione, non avendo l’obbligo di versare l’imposta; il cessionario conserva il diritto alla detrazione dell’imposta.
Si richiama all’attenzione del lettore che in presenza di operazioni domestiche intercorrenti tra soggetti che in Italia non sono né stabiliti ai fini Iva, né in possesso di una stabile organizzazione, il fornitore è tenuto ad emettere fattura con Iva utilizzando la partita Iva italiana. La relativa Iva sarà addebitata secondo le regole ordinarie.
In caso di errore da parte del cedente – il quale abbia fatturato con la partita Iva estera in regime di non imponibilità – e del cessionario – che abbia assolto l’Iva mediante reverse charge – si applica una sanzione amministrativa tra 250 e 10.000 euro (art. 6, comma 9-bis.2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; Circolare 11 maggio 2017, n. 16/E).
Per ulteriori informazioni ed istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.