Il 13 maggio 2021 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha rilasciato un decreto relativo alle norme in materia di importazione di prodotti biologici da Paesi terzi.

Le importazioni di prodotti biologici da Paesi terzi possono essere effettuate esclusivamente dagli operatori iscritti nella categoria «Importatori» dell’Elenco nazionale degli operatori biologici, di cui all’art. 7 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049.

Per «primo destinatario» si intende ogni persona fisica o giuridica iscritta nella categoria «Importatori» o «Preparatori» del decreto di cui sopra. I prodotti biologici possono essere consegnati esclusivamente ad un primo destinatario.

Gli importatori, i primi destinatari e gli organismi di controllo, utilizzano il sistema informativo veterinario integrato TRACES – Trade control and expert system per la gestione di propria competenza del Certificato di ispezione (COI). Le procedure operative per l’acquisizione delle credenziali di accesso al sistema informativo veterinario TRACES sono reperibili presso il portale della Commissione europea – Agricoltura e sviluppo rurale – Agricoltura biologica – nonché presso il portale del Sistema di informazione nazionale sull’agricoltura biologica – SINAB.

Gli importatori trasmettono al Ministero una comunicazione preventiva di arrivo merce, utilizzando i servizi resi disponibili dal Sistema informatico biologico (SIB) entro sette giorni antecedenti l’arrivo di ogni partita al punto di ingresso doganale. Eventuali modifiche devono essere trasmesse dagli importatori entro ventiquattro ore antecedenti la data di arrivo prevista. Le procedure operative per l’utilizzazione dei servizi resi disponibili dal SIB e dedicati alle disposizioni del presente articolo sono reperibili presso il portale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Gli organismi di controllo verificano che le comunicazioni contengano elementi idonei a consentire che l’importazione avvenga in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1235/2008, ed accertano la completezza e la correttezza della documentazione in possesso dell’importatore al fine di verificarne la corrispondenza con le partite importate, nonché la relativa tracciabilità. Inoltre, assicurano una frequenza dei controlli basata su una specifica valutazione del rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica tenendo conto delle quantità dei prodotti importati, dei risultati dei precedenti controlli, del rischio di scambio di prodotti, nonché di qualsiasi altra informazione relativa al sospetto di non conformità del prodotto biologico importato. Nella documentazione allegata sono fornite indicazioni in merito al campionamento obbligatorio delle partite importate. Qualora rilevi non conformità durante i controlli effettuati presso i punti di ingresso,  l’organismo di controllo, trasmette al Ministero una segnalazione OFIS ai sensi del decreto ministeriale n. 14458/2011, informando l’Ufficio doganale competente.

Per ulteriori informazioni ed istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.