Obiettivi e descrizione del corso
Obiettivo del corso è approfondire la norma doganale in materia di valore dichiarato dove la valutazione di ciascuna transazione costituisce presupposto necessario all’individuazione della base imponibile. È necessaria pertanto una corretta interpretazione del principio generale della norma unionale secondo la quale i corrispettivi ed i diritti di licenza debbano essere inclusi nel valore doganale se il compratore è tenuto a pagarli come condizione di vendita.
Sono poi prese in esame le tre fattispecie alternative per la daziabilità delle royalties previste dall’art. 136, parag. 4 del RE 2015/2447 e le circostanze alla produzione previste dalla lett. c) del medesimo articolo. Si è quindi proceduto con l’analizzare la giurisprudenza evoluta in materia di daziabilità dei diritti di licenza rappresentata: a) “Compendium of customs valutation”, edizione 2018; b) Sentenza di Cassazione (Perletti) n. 10687 del 05 giugno 2020; c) Sentenza dei giudici di merito CTR Veneto n.804 del 22 dicembre 2020, in ossequio all’art. 18 del TFUE “Principio di non discriminazione”.
Il pregresso contesto normativo e le nuove disposizioni unionali
Come noto, l’art. 29 del CDC stabiliva che “Il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, previa eventuale rettifica effettuata conformemente agli artt. 32 e 33 (…)” e, conformemente, l’art. 70 del CDU prevede oggi, al paragrafo 1, che “La base primaria per il valore in dogana delle merci è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione, eventualmente adeguato”.
Il valore di transazione – sia nel previgente CDC che nell’attuale CDU – rappresenta, dunque, il punto di partenza nella determinazione del valore in dogana delle merci ed è operativamente espresso dal prezzo di vendita del prodotto praticato dal fornitore estero all’acquirente nazionale e indicato nella fattura di acquisto del bene importato.
Inoltre, l’art. 71 del CDU – in continuità sostanziale con l’art. 32 del CDC – elenca una serie di elementi che concorrono alla formazione della base imponibile, nella misura in cui sono a carico del compratore ma non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci, tra i quali sono annoverati i corrispettivi ed i diritti di licenza.
Tra questi, il previgente art. 32, par. 1, lett. c) del CDC e l’art. 71, par. 1, lett. c) del CDU stabiliscono che debbano essere aggiunti al prezzo pagato o da pagare per le merci importate, tra gli altri elementi, “i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare”.