Con Avviso del 6 maggio 2021 ADM informa dell’avvenuta emissione della Determinazione Direttoriale n.136360/RU del 6 maggio 2021 relativa al prolungamento dell’efficacia temporale del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2021/521 e dell’estensione dei casi di esclusione dall’obbligo di presentazione dell’autorizzazione anche alle esportazioni dirette ai paesi EFTA-SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

Le disposizioni stabilite dal Regolamento di Esecuzione (UE) n.521 della Commissione del 24 marzo 2021 continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2021.

Con la Nota Prot. 136356/RU, in pari data, l’Agenzia fornisce, alle associazioni di categoria, ulteriori dettagli in merito.

In particolare, secondo quanto disposto dal Regolamento di Esecuzione n.2021/734, i casi di non sottoposizione ad autorizzazione sono i seguenti:

  1. le esportazioni dirette verso:

– Andorra, Isole Fær Øer, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino, Città del Vaticano, i paesi e territori d’oltremare elencati nell’allegato II del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla;

– i Paesi a basso e medio reddito compresi nell’elenco COVAX AMC

– le esportazioni di merci acquistate o consegnate tramite il COVAX, l’Unicef e la PAHO a destinazione di qualsiasi altro paese partecipante al COVAX;

  1. le esportazioni che ricadano in uno dei seguenti casi:

– acquistate dagli Stati membri nell’ambito degli APA conclusi dall’Unione e donate o rivendute a un paese terzo;

– effettuate nel contesto di una risposta umanitaria di emergenza;

– verso strutture situate nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della convenzione UNCLOS.