Una società con sede legale in uno Stato membro Ue, identificata direttamente ai fini IVA in Italia, la cui attività consiste nella progettazione e commercializzazione di prodotti chirurgici che In Italia svolge l’attività di commercio all’ingrosso diprodotti medicali e ortopedici, intende avvalersi del regime IVA previsto per gli esportatori abituali, il quale consente di acquistare e importare beni e servizi senza il pagamentodell’IVA, nei limiti del cosiddetto plafond.
Ciò premesso, in relazione al caso concreto sopra descritto, l’istante, sul presupposto di essere un esportatore abituale, è interessato ad ottenere conferma di poter acquistare ed importare beni e servizi senza pagamento dell’IVA utilizzando ilplafond di cui all’art. 8, comma 1, lettera c) e 8, comma 2, del DPR 633 del 1972,come integrato dal D.Lgs. 29 dicembre 1983, n. 746 e successive modifiche.
La questione interpretativa deriva dal fatto che il legislatore utilizza la locuzione “se residenti” nel far riferimento ai soggetti beneficiari dell’istituto delplafond, come previsto all’art. 8, comma 2, del D.P.R. 633 del 1972; l’interpretazioneletterale della citata disposizione sembra escludere i contribuenti non residenti (comela Società) dalla possibilità di avvalersi dello status di esportatore abituale.

L’Agenzia dopo ampia ed approfondita dsamina, alla luce della prassi esistente e sopra citata (a cui si aggiunge la recenterisposta n. 1 del 4 gennaio 2021) e nei limiti del presupposto, non oggettivamente riscontrabile in questa sede che l’istante, come dichiarato, assuma la qualifica di esportatore abituale, ritiene che la disciplina del plafond IVA si applichi al caso concreto, in cui l’istante è un soggetto non residente, stabilito in uno Stato membro Ue e identificato direttamente ai fini IVA in Italia.