Con Decreto del 10 febbraio 2021 il Ministero Economia e Finanze, ai sensi dell’art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall’art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, fissa il saggio di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali effettuato oltre il periodo di giorni trenta e’ stabilito nella misura dello 0,165 per cento annuo per il periodo dal 13 gennaio 2021 al 12 luglio 2021.