Il Decreto legislativo del Presidente della Repubblica n.13 del 2 febbraio 2021, reca la disciplina per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell’Unione di stagno, tantalio, tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio.
Il Decreto dispone che l’Autorità nazionale competente sia il Ministero per lo sviluppo economico e definisce una serie di misure per l’applicazione effettiva ed uniforme del regolamento, gli obblighi di dovuta diligenza per gli importatori, i controlli ex post, le misure correttive, le sanzzioni amministrative, la creazione di un Comitato, le attività di cooperazione e scambio di informazioni tra le Autorità doganali e competenti dell’UE e determina la fonte di approvvigionamento delle risorse finaniare per le attività da mettere in campo.

Tra le Azioni per l’applicazione del regolamento:

  1. Nelle materie disciplinate dal presente decreto, l’Autorita’ partecipa ai lavori presso la Commissione europea, in particolare, al gruppo di esperti e al Comitato di cui all’articolo 15 del regolamento, e presso le organizzazioni internazionali, in particolare, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Le attivita’ di cui al presente comma sono svolte di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. L’Autorita’ promuove la diffusione dei contenuti del regolamento attraverso iniziative e strumenti di comunicazione, informazione, accompagnamento, orientamento e sensibilizzazione sull’adozione di meccanismi di dovuta diligenza da parte degli importatori e lungo tutta la catena di approvvigionamento, in particolare a favore delle PMI, ivi inclusi gli strumenti e le misure di sostegno dell’Unione europea per le PMI, previsti al considerando 15 del regolamento. L’Autorita’ svolge, altresi’, attivita’ di sensibilizzazione presso la societa’ civile per diffondere la conoscenza delle finalita’ e degli obiettivi del regolamento, in linea con il considerando 10 del regolamento medesimo.
  3. L’Autorita’ si dota di una piattaforma web come strumento di promozione e supporto degli importatori e delle imprese nella catena di approvvigionamento. La piattaforma sara’ utilizzata anche come strumento ad uso dell’Autorita’ con accesso riservato per gestire digitalmente i controlli ex post nelle diverse fasi e per creare aree di comunicazione e di scambio di informazioni con il Comitato e con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  4. L’Autorita’ effettua periodicamente attivita’ di monitoraggio e valutazione dell’impatto del regolamento sulle PMI italiane, attraverso indagini specifiche, anche in collaborazione con le associazioni di categoria che le rappresentano.

Sono previsi invece i controlli ex post secondo le seguenti modalità:

  1. Sono soggetti ai controlli ex post, di cui all’articolo 11 del regolamento, gli importatori che rientrano nel campo di applicazione del medesimo regolamento, ivi compresi gli importatori che partecipano ai regimi per l’esercizio del dovere di diligenza riconosciuti, e gli importatori che si approvvigionano da fonderie e raffinerie responsabili globali, che figurano nell’elenco della Commissione di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento.
  2.  L’Autorita’, acquisito il parere del Comitato di cui all’articolo 8, definisce il programma annuale dei controlli ex post, sulla base delle informazioni fornite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, e seguendo un approccio basato sul rischio.
  3. Tutti gli importatori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento, il cui volume di importazione annuo e’ pari o superiore al volume annuo di cui all’allegato I del medesimo regolamento, sono soggetti ai controlli ex post che sono eseguiti con priorita’ nei confronti degli importatori con i piu’ alti livelli di volumi di importazione annui e degli importatori le cui importazioni di minerali e metalli provengono direttamente da zone di conflitto o ad alto rischio o le attraversano, in conformita’ all’articolo 14 del regolamento. L’Autorita’ dispone, comunque, i controlli ex post nei casi in cui sia in possesso di informazioni rilevanti relative all’osservanza del regolamento da parte di un importatore dell’Unione, anche sulla base di comprovate indicazioni fornite da terzi.
  4. L’Autorita’ comunica all’importatore l’avvio della procedura di controllo ex post contestualmente alla richiesta di fornire le informazioni e la documentazione atte a dimostrare l’esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, la documentazione relativa ai rapporti di audit effettuati da un soggetto terzo indipendente ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento, nonche’ ogni altra informazione e documentazione che l’Autorita’ ritenga necessaria per accertare il rispetto degli obblighi del regolamento.
  5. Il controllo ex post sul rispetto degli obblighi in materia di audit ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11, paragrafo 3, lettera c), del regolamento, si esercita anche sulla validita’ temporale degli audit, che dovranno far riferimento all’anno di importazione richiesto, sulla loro portata, che dovra’ riguardare tutte le attivita’, i processi e i sistemi che l’importatore ha adottato per l’esercizio del dovere di diligenza, nonche’ sugli obiettivi dell’audit per accertarne la conformita’ agli articoli 4, 5 e 7 del regolamento.
  6. L’Autorita’ puo’ richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualita’ non attestati in documenti gia’ in possesso dell’Autorita’ stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
  7. L’Autorita’ puo’ altresi’ disporre ispezioni presso i locali aziendali. Gli importatori sono tenuti a fornire l’assistenza necessaria all’espletamento delle operazioni, a consentire l’accesso ai siti e a fornire le informazioni ed i documenti richiesti.
  8. Per lo svolgimento dei controlli ex post, ivi incluse le ispezioni di cui al comma 7, l’Autorita’ si avvale di personale interno adeguatamente formato, di enti strumentali o di altri soggetti pubblici mediante appositi accordi di collaborazione.
  9. L’Autorita’ conclude la procedura di controllo ex post entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell’avvio della stessa all’importatore, dando notizia del suo esito all’interessato.
    Il suddetto termine puo’ essere sospeso, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di richiesta di integrazioni di cui al comma 6. Il suddetto termine puo’ essere altresi’ sospeso per un periodo non superiore a trenta giorni, in caso di ispezioni di cui al comma 7.
  10. In caso di inadempimento alle richieste dell’Autorita’, la stessa determina ed applica all’importatore sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita’ dello specifico inadempimento come disposto all’articolo 7.
  11.  Con decreto direttoriale sono stabilite le modalita’ operative per l’esecuzione dei controlli ex post, anche sulla base degli orientamenti non vincolanti eventualmente elaborati dalla commissione europea in attuazione dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento. Con ulteriore decreto direttoriale l’Autorita’ approva il programma annuale dei controlli, previo parere del Comitato di cui all’articolo 8, comma 4.
  12. L’Autorita’ conserva per un periodo di almeno cinque anni la documentazione relativa ai controlli ex post effettuati in conformita’ all’articolo 12 del regolamento.