Con risposta ad interpello n° 2 del 4 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla corretta modalità di determinazione dell’Iva ammessa in detrazione in considerazione del simultaneo svolgimento di diverse tipologie di operazioni nei confronti di soggetti passivi residenti e non residenti.

Nell’analisi del caso di specie, articolato e complesso, per cui si rimanda al esto dell’istanza, l’Agenzia chiarisce che:

“[…] in presenza di beni e servizi destinati esclusivamente all’effettuazione di operazioni non soggette che non danno diritto alla detrazione (i.e., finanziamenti intra-Ue), occorre rendere indetraibile l’intero ammontare dell’imposta relativa a talia cquisti ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972.

Laddove i beni e i servizi acquistati risultino impiegati per effettuare -nell’ambito dell’attività di finanziamento in generale – in parte operazioni non soggette che non danno diritto alla detrazione, occorre scomputare la quota di imposta indetraibile afferente a quest’ultimo impiego, da determinare secondo i criteri di cui all’articolo 19, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972.

Nel caso in cui per l’effettuazione delle operazioni di finanziamento risultino

impiegati beni e servizi che sono in parte utilizzati per lo svolgimento di attività che, pur non soggette, danno diritto alla detrazione dell’iva assolta sugli acquisti, (i.e.,attività di “holding operativa), occorre, altresì, scomputare la quota di Iva indetraibile relativa ai costi promiscui afferenti le operazioni non soggette per cui non compete ladetrazione (i.e., finanziamenti intra-Ue), sempre ai sensi dell’articolo 19, comma 4, deld.P.R. n. 633 del 1972.

Sull’importo residuo di imposta, una volta effettuato il suindicato scomputo, si applicherà la percentuale di detrazione, di cui agli articoli 19, comma 5, e 19-bis, deld.P.R. n. 633 del 1972.”