Con risposta ad interpello n° 1 del 4 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’applicazione del plafond IVA in taluni casi.

Specificamente AE ritiene che la disciplina del plafond IVA si applichi al caso concreto oggetto dell’interpello, in cui l’istante è un soggetto non residente, stabilito in Gran Bretagna (per ilquale, sino al 31 dicembre 2020 opera l’accordo regolatore della c.d. Brexit),identificato direttamente ai fini IVA in Italia e, dall’altro, che tale facoltà continui a sussistere (cfr. su citata risoluzione n. 80/E del 2011) anche dopo la scadenza del periodo “transitorio” individuato dal suddetto accordo.

Viene inoltre chiarito che l’istante è legittimato ad utilizzare il plafond Iva generato dalle cessioni all’esportazione che effettua per conto del proprio committente, anche se non acquista la proprietà del bene che esporta.