Il Regolamento Delegato (UE) 2020/2191 della Commissione del 20 novembre 2020, considerato il recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, stabilisce che il 31 dicembre 2020 si è concluso il cd. «periodo di transizione», ossia il period durante il quale il diritto dell’Unione si considerava applicabile al Regno Unito e nel Regno Unito. Dalla fine del periodo di transizione le merci che giungono nel territorio doganale dell’Unione dal Regno Unito dovranno essere oggetto di una dichiarazione sommaria di entrata e le merci che escono dal territorio doganale dell’Unione destinate al Regno Unito, ad eccezione dell’Irlanda del Nord, devono essere oggetto di una dichiarazione pre-partenza. Tali dichiarazioni devono essere presentate entro un termine che consenta alle amministrazioni doganali degli Stati membri e alle amministrazioni doganali del Regno Unito per quanto riguarda l’Irlanda del Nord un tempo sufficiente per effettuare le opportune analisi dei rischi ai fini della sicurezza rispettivamente prima dell’arrivo delle merci e prima della loro partenza, senza causare gravi perturbazioni dei flussi e dei processi logistici degli operatori economici.

Attualmente, a norma del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, sono stabiliti termini specifici per presentare le dichiarazioni sommarie di entrata o le dichiarazioni pre-partenza per i movimenti dei carichi fra il territorio doganale dell’Unione e qualsiasi porto del Mare del Nord. Il nuovo Regolamento dispone ora che i termini stabiliti per i porti del Mare del Nord si applicano a tutti i porti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, delle isole Anglo-Normanne e dell’isola di Man, laddove sia richiesta una dichiarazione sommaria di entrata o una dichiarazione pre- partenza.