Al fine di facilitare l’espletamento degli adempimenti doganali – soprattutto per gli operatori economici che nel commercio internazionale sono stati maggiormente interessati solo o prevalentemente a movimenti intraunionali e che, anche alla luce del Trade and Cooperation Agreement (TCA) concluso tra UE ed UK in data 24 dicembre 2020, si preparano ad operare su mercati extra-UE, l’ADM con la circolare 49/D del 30 dicembre 2020:

  • precisa che sono stati attuati alcuni interventi di semplificazione e snellimento delle procedure di carattere doganale connesse alle operazioni di esportazione;
  • richiama l’attenzione su adempimenti previsti dalla normativa unionale in materia di esportazione che, correttamente attuati, consentono agli operatori di usufruire di benefici fiscali (non imponibilità/abbuono o rimborso ai fini IVA e accise) e velocizzazione delle procedure connessi alle operazioni diesportazione.

In premessa, la circolare fa presente che, a seguito del recesso, non potranno più essere considerate valide le autorizzazioni rilasciate dall’ADM a soggetti britannici, per le quali sia prevista come condizione dal Codice Doganale dell’Unione l’essere stabiliti nel territorio doganale della UE, e dovranno essere altresì rivalutate le decisioni la cui validità geografica sia comprensiva del Regno Unito.

In relazione a tali decisioni, viene comunicato che sono programmati alcuni interventi di carattere informatico, a cura dei Servizi unionali, che in alcuni casi andranno a sostituire automaticamente l’identificativo GB con la sigla XI (Irlanda del Nord) ed in altri casi andranno ad eliminare dalle decisioni gli Uffici doganali ivi citati qualora siano situati nel Regno Unito e codificati con GB.

A tale proposito, gli Uffici dell’Agenzia sono stati già interessati per le opportune verifiche sulle autorizzazioni della specie, ai fini del loro adeguamento con decorrenza 1° gennaio 2021 e, pertanto, gli operatori eventualmente interessati ad adeguamenti ulteriori delle decisioni, potranno rivolgersi agli uffici doganali emittenti in tempo utile per le proprie esigenze di carattere operativo.

Viene inoltre segnalato che l’entrata e l’uscita di merci tra la UE ed il Regno Unito saranno assoggettate alle regole unionali relative ai Paesi terzi e quindi tutte le movimentazioni di merci tra il territorio doganale dell’Unione e UK, ad oggi soggette alla libera circolazione, dalla data del recesso dovranno essere vincolate allo specifico regime riferibile all’operazione che s’intende realizzare, configurandosi – laddove prevista – la necessità di ottenere una autorizzazione ai sensi dell’art. 211 CDU. In particolare, ad esempio, tutti quegli operatori economici nazionali che ora svolgono operazioni di manutenzione, riparazione, lavorazione, trasformazione presso stabilimenti siti nel Regno Unito ovvero che utilizzano, per le loro produzioni nazionali, merci che provengono da UK, senza adempiere attualmente ad alcuna formalità doganale, dovranno riconsiderare la loro operatività in quanto, successivamente al recesso del Regno Unito dall’UE, le suddette attività saranno riconducibili ad operazioni di perfezionamento attivo o passivo e dunque soggette a preventiva autorizzazione da gestire mediante Customs Decisions System (CDS). Per evitare blocchi o rallentamenti delle attività produttive, gli operatori economici interessati alle operazioni con il Regno Unito potranno proporre anticipatamente, mediante il Trader Portal (TP), le istanze di autorizzazione per i regimi speciali diversi dal transito indicando, come momento di inizio validità dell’autorizzazione, una data successiva al 31/12/2020. Gli Uffici competenti avranno così modo di effettuare le necessarie istruttorie e, in presenza dei requisiti previsti, rilasciare le decisioni con validità posticipata, sub condicio dell’effettivo verificarsi del recesso in assenza di accordo. In alternativa la circolare 49/D fa presente che, nei casi in cui non sia stato possibile provvedere tempestivamente all’ottenimento di una autorizzazione al regime speciale, sarà possibile regolarizzare le operazioni di importazione/esportazione svolte dal 1° gennaio 2021 con la richiesta di una autorizzazione con effetto retroattivo in base all’art. 211 p.2 CDU.

Infine, ulteriori precisazioni riguardano l’autorizzazione su dichiarazione doganale per i regimi speciali diversi dal transito, che in base all’art.163 RD, potrà essere utilizzata nelle ipotesi in cui le operazioni relative siano sporadiche o molto semplici (ad esempio: le riparazioni), oppure nel caso in cui ci si ritrovi nei giorni a ridosso della data del recesso e non si sia ancora richiesta l’autorizzazione su TP come sopra specificato. In tale ultima ipotesi, gli Uffici locali valuteranno la possibilità di utilizzare tale procedura semplificata per svolgere le prime operazioni, in attesa di rilasciare l’autorizzazione formale su CDS. Ancora, la concessione di autorizzazioni ai regimi speciali che prevedono il possesso di una garanzia potrà avvenire anche in assenza della suddetta che, come già chiarito, dovrà però essere posseduta al più tardi al momento del primo vincolo delle merci al regime per cui è stata emessa la decisione. Quest’ultima infatti si può ritenere valida ma inefficace sino a presentazione della garanzia. Sarà cura dell’Ufficio locale che ha proceduto al rilascio della decisione prima del 31/12/2020 con validità posticipata verificare che ogni informazione ivi inserita e riguardante dati codificati con la sigla GB non sia stata modificata in modo automatico dai Servizi della Commissione a seguito del recesso (come descritto in premessa), eventualmente intervenendo di conseguenza;

La Commissione europea ha tuttavia fatto presente che nelle 48 ore immediatamente successive al recesso potrebbero verificarsi alcuni malfunzionamenti nel sistema CDS per cui, in tale evenienza, sarà opportuno ricorrere alle procedure di soccorso già note.

Relativamente alle prove dell’origine preferenziale, l’articolo 5 della Parte II del TCA sancisce il principio per il quale, nei reciproci scambi commerciali, sono vietati dazi doganali su tutte le merci originarie delle rispettive parti. Affinché il divieto di imposizione daziaria sia efficace è tuttavia necessario che le merci reciprocamente esportate rispettino tutte le regole di origine che sono enunciate al Capitolo 2 dell’Accordo medesimo. Nelle more del completamento delle procedure di ratifica del Trade and Cooperation Agreement, al fine di consentire, senza soluzione di continuità, che i traffici commerciali tra le due Parti proseguano senza reciproco pregiudizio o impedimento, vengono richiamate dalla circolare le regole da applicare per fornire la prova dell’origine unionale delle merci in esportazione verso il Regno Unito, alle quali si rimanda per ulteriori dettagli. In allegato alla circolare 49/D vengono fornite la dichiarazione di origine preferenziale UE ed una serie di FAQ che consolidano le risposte ai quesiti più frequenti riguardo agli effetti del TCA, le quali fra l’altro sottolineano come il mutuo riconoscimento delle autorizzazioni AEO possedute dagli operatori UE e del Regno Unito, applicabile a partire dal 1 gennaio 2021, è limitato al momento unicamente ai titolari di Autorizzazioni AEO-S (Security). Infine, con separato avviso del 24 dicembre 2020, l’ADM rende noto che è stata pubblicata dai Servizi della Commissione europea la nuova guida su recesso del Regno unito dall’U.E. e procedure doganali, che sostituisce le precedenti versioni, consultabile al link: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/notice_to_stakeholders_brexit_customs_pro cedures-rev4_en.pdf.