Con comunicato del 17 dicembre 2020, nel fare seguito ad un precedente avviso pubblicato in data 30 settembre 2020, l’ADM informa che al fine di consentire la gestione delle novità introdotte dalla fase 3.4 del progetto EMCS e di migliorare l’usabilità del Riepilogo tributi, sono state rese valide in ambiente reale le seguenti modifiche ai controlli per i tracciati OLIMDA (Depositari autorizzati Prodotti energetici); OLLUDA (Soggetti che operano nei settori degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio); ALCODA (Depositari autorizzati Prodotti alcolici); ALCOAR (Depositi autorizzati per la fabbricazione di aromi; ALCOAV (Depositari autorizzati nel settore del vino e delle altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra):

  • per gli e-AD chiusi manualmente da un Ufficio delle Dogane, nella comunicazione da parte dello speditore della Constatazione di conclusone circolazione, viene controllata che la data riportata nella telematizzazione sia quella cui l’ufficio effettua la modifica (corrispondente alla data dell’ultimo aggiornamento dell’e-AD). Naturalmente non è effettuato nessun controllo sul destinatario.
  • per evitare errori nelle contabilità degli operatori, è stato introdotto il nuovo errore 117- E-Importo non congruente con il totale dei crediti e riaccrediti, per verificare la corrispondenza tra il contenuto del “campo 9-Crediti/riaccrediti utilizzati” del record E, con la somma dei crediti/riaccrediti scontati nel periodo. Il controllo prevede una tolleranza, nella differenza dei due importi, di 50 centesimi per difetto o per eccesso.