Con comunicato del 4 dicembre 2020 l’ADM informa che nel corso del 10° meeting del Pan-Euro-Mediterranean Joint Committee, svoltosi di recente, in materia di presentazione di prove dell’origine è stato richiamato il principio della flessibilità, nel perdurare dell’emergenza sanitaria COVID – 19. La Commissione UE con un’information note del 31 marzo 2020 (https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/200331-information_note_certificates_en_and_fr.pdf), ha fornito, a tale riguardo, alcune indicazioni.

In particolare, all’atto della presentazione delle prove dell’origine, le autorità doganali della UE come anche dei paesi partner commerciali sono invitate ad accettare i certificati di circolazione in copia, in formato cartaceo o in formato elettronico, ovvero:

  • una copia in formato cartaceo od elettronico (scansionato o disponibile on line) del certificato originale firmato e timbrato dalle autorità competenti, come normalmente richiesto;
  • il certificato, non firmato e non timbrato dalle autorità competenti, ma provvisto di firma digitale dell’autorità medesima o, in alternativa, una copia dello stesso in formato cartaceo od elettronico (scansionato o disponibile on line).

Il comunnicato dell’ADM ricorda altresì che i certificati possono essere eccezionalmente rilasciati dopo l’esportazione dei prodotti cui si riferiscono, tra l’altro nel caso in cui non siano stati emessi al momento dell’esportazione a causa di circostanze particolari. In proposito la stessa Commissione ha rilevato che l’emergenza sanitaria in corso rappresenta una circostanza speciale, tale da giustificare l’eventuale emissione a posteriori dei predetti certificati.

Le stesse considerazioni sono estese ai certificati A.TR nel contesto del commercio preferenziale tra UE e Turchia.  In ragione del prolungarsi dell’emergenza sanitaria, tali indicazioni sono ad oggi in corso di validità. Terminata la situazione emergenziale, potrà essere richiesto all’importatore di presentare il certificato originale.