Al fine di determinare le modalità e i termini di pagamento dell’accisa sull’alcole etilico, sulle bevande alcoliche e su alcuni prodotti energetici, relativamente alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 dicembre 2020, in attuazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 4 del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è stato emanato il D.M. 4 dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 309 del 14 dicembre 2020. La nota ADM Prot. 461110/RU del 16 dicembre 2020 illustra l’articolo 1 del predetto Decreto, il quale statuisce che i pagamenti dell’accisa sull’alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2020, sono effettuati, nel medesimo anno, entro:

  1. a) il 18 dicembre, se eseguiti con l’utilizzo del modello unificato F/24 di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti; b) il 28 dicembre, se eseguiti direttamente presso la tesoreria dello Stato ovvero tramite conto corrente postale o bonifico, bancario o postale, in favore della medesima tesoreria dello Stato.

La nota evidenzia infine che ai sensi del comma 6, dell’art. 28, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è possibile utilizzare il modello F/24 per effettuare i pagamenti dell’accisa sul gas naturale, dell’accisa sul carbone, lignite e coke, dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, in scadenza al 27 dicembre 2020, entro il giorno 28 dicembre ricadendo l’ordinario termine in un giorno festivo.

Restano fermi i termini e le modalità di pagamento fissati per l’accisa sull’energia elettrica.