Con Circolare n. 49 del 18 dicembre 2020, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunica che al fine di facilitare l’espletamento degli adempimenti doganali, soprattutto per gli operatori economici che nel commercio internazionale sono stati maggiormente interessati solo o prevalentemente a movimenti intraunionali e che – anche in vista della Brexit – si preparano ad operare su mercati extra-UE – sono stati attuati alcuni interventi di semplificazione e snellimento delle procedure di carattere doganale connesse alle operazioni di esportazione. La circolare in questione richiama inoltre l’attenzione degli operatori sugli adempimenti previsti dalla normativa unionale in materia di esportazione che, correttamente attuati, consentono di usufruire di benefici fiscali (non imponibilità/abbuono o rimborso ai fini IVA e accise) e velocizzazione delle procedure connessi alle operazioni di esportazione.

In premessa la circolare fa presente che, a seguito del recesso del Regno Unito dall’UE, non potranno più essere considerate valide le autorizzazioni rilasciate dall’ADM a soggetti britannici, per le quali sia prevista come condizione dal Codice Doganale dell’Unione l’essere stabiliti nel territorio doganale della UE, e dovranno essere altresí rivalutate le decisioni la cui validità geografica sia comprensiva del Regno Unito. In relazione a tali decisioni, viene altresí comunicato che sono programmati alcuni interventi di carattere informatico, a cura dei Servizi unionali, che in alcuni casi andranno a sostituire automaticamente l’identificativo GB con la sigla XI (Irlanda del Nord) ed in altri casi andranno ad eliminare dalle decisioni gli Uffici doganali ivi citati qualora siano situati nel Regno Unito e codificati con GB.

L’entrata e l’uscita di merci tra la UE ed il Regno Unito saranno assoggettate alle regole unionali relative ai Paesi terzi e quindi tutte le movimentazioni di merci tra il territorio doganale dell’Unione e UK, ad oggi soggette alla libera circolazione, dalla data del recesso dovranno essere vincolate allo specifico regime riferibile all’operazione che s’intende realizzare, configurandosi – laddove prevista – la necessitá di ottenere una autorizzazione ai sensi dell’art. 211 CDU. In particolare, ad esempio, tutti quegli operatori economici nazionali che ora svolgono operazioni di manutenzione, riparazione, lavorazione, trasformazione presso stabilimenti siti nel Regno Unito ovvero che utilizzano, per le loro produzioni nazionali, merci che provengono da UK, senza adempiere attualmente ad alcuna formalità doganale, dovranno riconsiderare la loro operatività in quanto, successivamente al recesso, le suddette attività saranno riconducibili ad operazioni di perfezionamento attivo o passivo e dunque soggette a preventiva autorizzazione da gestire mediante Customs Decisions System (CDS). Per evitare blocchi o rallentamenti delle attività produttive, gli operatori economici interessati alle operazioni con il Regno Unito potranno proporre anticipatamente, mediante il Trader Portal (TP), le istanze di autorizzazione per i regimi speciali diversi dal transito indicando, come momento di inizio validità dell’autorizzazione, una data successiva al 31/12/2020. Gli Uffici competenti avranno cosí modo di effettuare le necessarie istruttorie e, in presenza dei requisiti previsti, rilasciare le decisioni con validità posticipata, a condizione dell’effettivo verificarsi del recesso in assenza di accordo. In alternativa l’ADM fa presente che, nei casi in cui non sia stato possibile provvedere tempestivamente all’ottenimento di una autorizzazione al regime speciale, sarà possibile regolarizzare le operazioni di importazione/esportazione svolte dal 1° gennaio 2021 con la richiesta di una autorizzazione con effetto retroattivo in base all’art. 211 p.2 CDU.

Infine, viene precisato che l’autorizzazione su dichiarazione doganale per i regimi speciali diversi dal transito, in base all’art.163 RD, potrà essere utilizzata nelle ipotesi in cui le operazioni relative siano sporadiche o molto semplici (es. riparazioni), oppure nel caso in cui ci si ritrovi nei giorni a ridosso della data del recesso e non si sia ancora richiesta l’autorizzazione su TP come sopra specificato. In tale ultima ipotesi, gli Uffici locali dell’ADM valuteranno la possibilità di utilizzare tale procedura semplificata per svolgere le prime operazioni, in attesa di rilasciare l’autorizzazione formale su CDS. Per quanto riguarda la concessione di autorizzazioni ai regimi speciali che prevedono il possesso di una garanzia, questa può avvenire anche in assenza della suddetta, che dovrà però essere posseduta al più tardi al momento del primo vincolo delle merci al regime per cui è stata emessa la decisione. Quest’ultima infatti si può ritenere valida ma inefficace sino a presentazione della garanzia. Per ulteriori dettagli si rimanda al testo della circolare ed al relativo allegato, riguardante la richiesta di rilascio in modalità semplificata della autorizzazione al luogo approvato per le merci in esportazione.

Inoltre, con avviso del 18 dicembre 2020, l’ADM ricorda i principali punti della circolare n.49 del 18 dicembre 2020, ossia:

– l’introduzione di facilitazioni operative in materia di decisioni doganali per i regimi speciali e di autorizzazioni (luogo approvato all’export);

– indicazioni procedurali sulle formalità dichiarative di esportazione, anche in abbinamento al transito, con riferimento agli uffici presso i quali effettuare gli adempimenti.

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