Con la circolare n. 47 del 3 dicembre 2020, l’Agenzia delle Dogane ricorda che dal 1° gennaio 2021 decorrono gli obblighi di comunicazione di attività all’Ufficio delle Dogane dell’ADM e di tenuta del registro di carico e scarico, con modalità semplificate, previsti dal novellato art. 25, comma 4, del D.Lgs. n. 504/95 (TUA), per gli esercenti:

–              depositi per uso privato, agricolo e industriale di capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi (cosiddetti “depositi minori”);

–              apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi (cosiddetti “distributori minori”).

Ciò in attuazione dell’art. 130, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, che, per un verso, ha consolidato il rinvio alla suddetta data degli obblighi già introdotti per effetto dell’art. 5, comma 1, lett. c), numeri 1.1) e 1.2), del decreto-legge n.124/2019; per l’altro, ne ha mutato la forma prevedendo una comunicazione di attività all’Ufficio dell’ADM, in luogo della denuncia di esercizio.

Tale ultima significativa rivisitazione risponde all’esigenza di calibrare la natura dell’obbligo alla ratio meramente ricognitiva propria della disposizione tributaria; ne discende un regime marcatamente differenziato rispetto a quello previsto per gli impianti soggetti a denuncia e conseguente licenza fiscale che, pertanto, ha l’esclusiva finalità di censire gli esercenti impianti minori in attività.

Relativamente alla contabilizzazione dei prodotti, sempre in esecuzione della disposizione di cui al comma 4 dell’art. 25 del TUA, la determinazione prot. n. 240433/RU del 27 dicembre 2019, pubblicata in data 30 dicembre 2019, ha individuato le modalità semplificate di tenuta del registro di carico e scarico. Restano esclusi dalla descritta disciplina i depositi per uso privato, agricolo e industriale aventi capacità pari o inferiore a 10 metri cubi nonché gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per i medesimi usi collegati a serbatoi la cui capacità globale è pari o inferiore a 5 metri cubi, i cui esercenti non sono pertanto sottoposti a comunicazione di attività né a tenuta del registro di carico e scarico.

Richiamato il quadro giuridico di riferimento degli obblighi tributari in esame, l’Agenzia dornisce con la nuova circolare gli indirizzi operativi volti a facilitare il regolare assolvimento e uniformare l’azione degli Uffici dell’ADM sul territorio nazionale, ai quali si rinvia per ulteriori dettagli.