Tra le diverse azioni di semplificazione e snellimento dell’attività amministrativa che l’Agenzia ha avviato con l’intento di promuovere il rilancio dell’economia nazionale, anche attraverso la crescita degli scambi internazionali, ha raccolto grande interesse la procedura “e-commerce RETRELIEF” introdotta con la Determinazione Direttoriale prot. n. 386291/RU del 31 ottobre 2020, che ha integrato e parzialmente modificato la Determinazione Direttoriale prot. n. 329619/RU del 24 settembre 2020, unitamente alle conseguenti disposizioni applicative contenute nella Circolare n. 37/2020. La Determinazione Direttoriale prot. n. 386291/RU del 31 ottobre 2020 è stata successivamente sostituita dalla determinazione direttoriale Prot.: 435445/RU del 30 novembre 2020 che ha introdotto ulteriori semplificazioni di accesso alla procedura, in particolare a seguito di transazioni commerciali svolte su piattaforme telematizzate e-commerce (es. siti di marketplace).

Si ricorda che la Determinazione prot. n. 386291/RU del 31 ottobre 2020 (ora sostituita, come accennato più sopra, dalla determinazione direttoriale Prot.: 435445/RU del 30 novembre 2020), ha introdotto una procedura di semplificazione delle formalità doganali da svolgere per le operazioni di reintroduzione in franchigia derivanti da resi della merce precedentemente esportata a seguito iscrizione in apposito elenco denominato: “e-commerce RETRELIEF” (eRR) – Returned goods – Relief from import duty”, soggetto a revisione annuale.

A seguito della prima sperimentazione, nel corso dell’Open Hearing svoltosi lo scorso 2 novembre e rivolto principalmente agli attori del settore manifatturiero nazionale e ai rappresentanti delle numerose piccole e medie imprese italiane, unanime è stata la manifestazione d’interesse a poter accedere all’agevolazione suddetta anche per quegli operatori economici che non realizzano le proprie attività di vendita per il tramite di piattaforme di marketplace. Gli operatori, pur utilizzando la procedura di reintroduzione con una minor frequenza rispetto ai soggetti destinatari della prima semplificazione, hanno richiesto la possibilità di avvalersene per supportare altresì la loro operatività, di natura differente, riferita soprattutto all’organizzazione dei canali di distribuzione retail, principalmente per il mercato Business to Business (B2B), ed a resi di prodotti venduti direttamente mediante propri siti aziendali, relativamente al Business to Consumer (B2C).

In risposta a tali aspettative, l’Agenzia delle Dogane ha adotto la Determinazione Direttoriale prot. 419205/RU del 19/11/2020, che sostanzialmente ripropone il trattamento agevolativo previsto dalle precedenti Determinazioni in materia, modificandone il target di riferimento e rimodulando dunque i connessi requisiti da possedere al fine dell’accesso al beneficio. In particolare, nell’occasione, viene ulteriormente semplificato l’iter decisionale che, a seguito di formale istanza e conseguente istruttoria da parte dell’Ufficio competente ai sensi dell’art. 3, prevede la sola iscrizione all’elenco di cui all’art. 1 e non anche l’emissione di apposita autorizzazione. L’effettivo utilizzo della procedura in parola, che prevede semplificate formalità dichiarative e una nuova organizzazione delle attività di controllo, che vengono principalmente effettuate a posteriori consentendo così una riduzione delle attività di controllo “in linea”, è subordinato all’emissione, da parte dell’Ufficio competente, di apposito disciplinare di servizio che, nel descrivere la specifica realtà dell’operatore economico, detta le modalità di applicazione della semplificazione e di monitoraggio della medesima, anche ai fini del rinnovo dell’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 1 della determinazione direttoriale prot. 419205/RU del 19/11/2020.

Con la nuova circolare n. 46 del 30 novembre 2020, l’Agenzia ricorda che per i soggetti non ammessi a beneficiare della semplificazione sopra cennata, la procedura ordinaria utilizzata in applicazione dell’art. 203 del CDU, già descritta nella circolare 37/2020, prevede che su istanza della persona interessata sia possibile ottenere la reintroduzione in franchigia presentando, di volta in volta, all’atto dell’adempimento delle formalità doganali di reintroduzione, copia della dichiarazione di esportazione e ogni altra documentazione idonea ad effettuare il controllo dell’identità della merce da reimportare con quella precedentemente esportata, nonché a dimostrare che le merci sono reintrodotte nello stato in cui erano state esportate. Ai fini della verifica di quanto sopra, le operazioni di reintroduzione in parola sono sottoposte a controlli fisici o documentali regolarmente selezionati dal circuito doganale di controllo.

Ferma restando la possibilità di continuare ad operare secondo la procedura ordinaria sopra descritta, nonché di usufruire della semplificazione di cui alla Determinazione Direttoriale prot. n. 386291/RU del 31 ottobre 2020, secondo le indicazioni di cui alla menzionata Circolare 37/2020, la circolare 46/D fornisce le istruzioni applicative della Determinazione Direttoriale prot. n. 419205/RU del 19/11/2020, al quale testo si rimanda per ulteriori dettagli.