Con Circolare n. 12/2020 del 30 maggio 2020, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) aveva riepilogato i codici di classifica doganale delle merci che possono beneficiare dell’agevolazione IVA di cui all’art. 124 comma 1 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. A tali codici l’Agenzia ha altresì associato in TARIC il Codice Addizionale Q101 da indicare, fino al 31 dicembre 2020, nella casella 33 del DAU, allo scopo di contrassegnare le operazioni della specie.

L’art. 124 del d.l. n. 34/2020 e la relativa portata applicativa dello stesso sono stati recentemente oggetto di approfondimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, che con Circolare 26/E del 15 ottobre 2020, ha inteso fornire ulteriori chiarimenti in merito all’ammissione dei beni elencati nel corpo della disposizione normativa, al regime agevolativo in parola.

Con la Circolare n. 45 del 26 novembre 2020, l’ADM fornisce chiarimenti sulla ratio che ha indotto il legislatore nazionale a identificare come ammissibili al beneficio fiscale solo i beni ivi tassativamente elencati, a discapito di altri. In sostanza, il Governo ha inteso agevolare le importazioni di alcuni beni in ragione della loro intrinseca idoneità degli stessi a contrastare il diffondersi del COVID-19 e, come sottolineato dalla Agenzia delle Entrate nella sopramenzionata circolare, più in generale “delle pandemie in genere, della cura delle persone affette da questi virus e della protezione della collettività, ivi incluso il personale sanitario”. La norma non pone invece limiti soggettivi quale condizione per l’applicazione del beneficio fiscale, rendendolo fruibile per “qualsiasi cedente, acquirente, nonché stadio di commercializzazione”.

Con la nuova circolare inoltre, l’ADM fornire specifici chiarimenti in relazione al tema dell’importazione di beni costituenti “articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici”. Tali beni, rispetto a quelli elencati nella prima parte del comma 1, si connotano per l’essere potenzialmente destinabili ad utilizzi in ambiti non necessariamente sanitari e potenzialmente diversi dal contrasto all’emergenza epidemiologica in atto, rendendo dunque necessaria una ulteriore qualificazione degli stessi al fine di godere dell’agevolazione fiscale IVA. A tal proposito, con la già citata circolare 26/E e da ultimo con la successiva risposta ad interpello n. 525, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che l’abbigliamento protettivo richiamato tassativamente dall’art. 124 comma 1 DL 34/2020, per essere ammesso al regime agevolativo, debba rispettare i seguenti requisiti:

  1. a) Essere classificato in uno dei codici di cui alla tabella allegata alla Circolare 12/2020 di ADM;
  2. b) Essere un dispositivo di protezione individuale (DPI) oppure un dispositivo medico (DM);
  3. c) Essere utilizzato per finalità sanitarie.

In relazione al requisito di cui alla lettera a) è necessario, come precisato dalla Circolare ADM n. 12/2020, che la merce importata rientri in uno dei codici TARIC di cui alla tabella ad essa allegata, e che nella casella 33 del DAU sia riportato il codice addizionale “Q101”.

In relazione al requisito di cui alla lettera b), l’Agenzia chiarisce che lo stesso può ritenersi soddisfatto quando il dispositivo oggetto di importazione, alternativamente:

–              è conforme al Reg. (EU) n. 2016/425, per i dispositivi di protezione individuale, a prescindere dalla circostanza che rientri nel novero dei DPI della categoria I, II o III;

–              è conforme alla Direttiva 42/93/CEE del Consiglio UE, per quanto attiene ai Dispositivi Medici.

Per quanto attiene al requisito di cui alla lettera c) viene invece stabilito che tale requisito può ritenersi soddisfatto ogni qualvolta non emerga in modo chiaro ed univoco che il bene è destinato a scopi palesemente incompatibili con il contrasto all’emergenza sanitaria in corso.

Rientrano dunque nella generale finalità sanitaria non solo i dispositivi destinati al personale medico operante in contesti di tipo socio-sanitario e ospedaliero, ma anche quelli destinati, pure per il tramite della grande distribuzione, alla platea indistinta dei lavoratori e dei suoi relativi utenti che a vario titolo sono tenuti al rispetto dei diversi protocolli di sicurezza che negli scorsi mesi sono stati elaborati dalle Autorità sanitarie in funzione anti-covid. Tale conclusione riflette quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate che, con l’interpello n. 525/2020, che ha chiaramente ammesso al godimento del beneficio anche le “cessioni effettuate a favore dei grossisti che rivendono a vari settori merceologici, nonché a favore della grande distribuzione, che acquista sia per i propri dipendenti sia per rivendere ai clienti”.

La circolare 45/D/2020 ribadisce altresí che la disposizione agevolativa IVA di cui all’art. 124 D.L. n. 34/2020 va tenuta distinta da quella regolata con Decisione (UE) n. 2020/4913. Benché, difatti, le due discipline possano in taluni casi trovare applicazione a fattispecie analoghe, avendo entrambe ad oggetto beni destinati a fronteggiare l’emergenza covid-19, la Decisione (UE) n. 2020/49 tratta la diversa fattispecie dell’importazione in franchigia dai dazi e dall’IVA per beni che si qualificano per i diversi requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall’art. 1 della citata Decisione, che è stata oggetto di approfondimento dell’Agenzia con Determinazioni direttoriali n. 107042/RU del 3 aprile 2020 e n. 262063/RU del 28 luglio 2020 nonché con Circolare n. 19 del 9 luglio 2020, alle quali si rinvia. La Commissione Europea, in merito ai beni rientranti nel campo applicativo della citata Decisione unionale, ne ha fornito una apposita elencazione che è stata definita dagli stessi servizi della Commissione come avente valore meramente esemplificativo, e passibile pertanto di lettura estensiva. Diversamente, l’art. 124 di cui al citato D.L. n. 34/2020 riporta una elencazione tassativa dei beni destinati al contrasto da covid-19. La natura tassativa dell’elencazione in parola non può tuttavia escludere in via di principio che taluni prodotti, pur classificati con un codice di nomenclatura combinata non rientrante tra quelli riportati nella tabella allegata alla Circolare 12/2020, possano comunque ritenersi rientranti nel novero di quelli contemplati dal citato art. 124 D.L. n. 34/2020, con conseguente diritto di accedere all’agevolazione IVA prevista dalla norma. In tale ultimo caso, non potendo ricorrere la presunzione di appartenenza del prodotto a quelli tassativamente elencati, sarà onere dell’importatore quello di dimostrare che il bene

Inoltre, la tabella dei codici Taric allegata alla Circolare 12/2020, è da ritenersi integrata secondo il prospetto riportato nella Circolare 45/D, alla quale si rinvia per ulteriori dettagli.

Infine, l’ADM informa che la Commissione UE ha presentato una apposita proposta di Direttiva del Consiglio UE che modifica la Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, attualmente in discussione presso le Istituzioni Unionali, che prevede l’introduzione di un nuovo art. 129bis nella Direttiva IVA citata il quale consente agli Stati Membri la possibilità di introdurre, con proprie norme primarie, un regime di esenzione IVA o di applicazione di una aliquota IVA ridotta alle forniture di vaccini covid- 19 ed a tutti i servizi ad essi strettamente connessi. Tale regime agevolato troverà altresì applicazione anche alle importazioni di vaccini anti- influenzali, la cui somministrazione, secondo le ultime rilevazioni scientifiche, determina una minore esposizione al rischio di contrarre il covid-19. Nelle more dell’introduzione della citata novella normativa, le importazioni di vaccini anti- influenzali, in ragione della circostanza che essi si pongono in stretto rapporto di connessione causale con il contrasto alla pandemia da covid-19, rivestendone una chiara funzione di prevenzione generale e di riduzione del rischio di contrarre il predetto virus covid-19, sono considerate come ricomprese nel novero dei beni contemplati dalla citata Decisione (UE) n. 2020/4916. I vaccini anti-influenzali che potranno godere del citato regime di franchigia dazio ed iva sono quelli la cui composizione segue le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e del Comitato per i Medicinali per Uso umano (CHMP) dell’EMA, di cui alla Determinazione AAM/PPA N° 478/2020 del 31 agosto 2020 dell’Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale, n.- 220 del 4 settembre 2020. Sono inoltre autorizzati i vaccini influenzali approvati secondo la procedura registrativa centralizzata coordinata dall’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA).