L’Agenzia delle Dogane, con la determinazione direttoriale n. 419205 del 19 novembre 2020, ha stabilito che i soggetti che effettuano operazioni di reintroduzione nel territorio nazionale di merci precedentemente esportate ai sensi dell’art. 203 CDU, anche derivanti da transazioni di vendita diretta on line, senza utilizzo di piattaforme marketplace, possono avanzare istanza per essere ammessi a svolgere le attività in questione mediante una procedura semplificata caratterizzata da specifiche formalità dichiarative e conseguenti deroghe applicabili ai controlli attualmente in uso per le operazioni della specie. I soggetti ammessi a tale procedura sono iscritti in via preventiva in un apposito elenco istituito presso la Direzione Dogane denominato “RETRELIEF (Returnedgoods – Relief from import duty)”. L’iscrizione, che ha validità annuale, è subordinata alla dimostrazione, da parte del soggetto richiedente, della sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni, di tipo oggettivo e soggettivo:
– possesso, da parte dell’istante o dell’operatore doganale incaricato dal medesimo, dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso “luogo approvato” nonché per “destinatario autorizzato transito”;
– identità tra la merce uscita e quella reintrodotta, purché il bene oggetto di esportazione abbia mantenuto lo stesso stato;
– identità tra l’esportatore e il soggetto che effettua la reintroduzione, o suo rappresentante purché operi in regime di rappresentanza indiretta;
– utilizzo del codice EORI e soddisfacimento dei criteri di cui all’articolo 39, lettere a) e b) del CDU. In relazione a tale requisito, in particolare, dovrà essere dimostrata la corretta tenuta delle scritture contabili relative alle transazioni commerciali interessate, nonché l’abbinamento alla documentazione doganale e ogni utile evidenza dell’associazione tra le operazioni di esportazione e quelle successive di reintroduzione;
– tracciabilità del singolo prodotto mediante codice univoco identificativo;
– possibilità per l’Ufficio delle dogane di cui all’articolo 3 di accedere, ai fini dei controlli doganali, al sistema di scritture contabili messe a disposizione dal soggetto richiedente.
L’iscrizione al suddetto elenco avviene previa presentazione di un’apposita istanza presso l’Ufficio delle dogane competente sul luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali, il quale verifica il possesso dei requisiti e delle condizioni di cui sopra mediante l’analisi della documentazione e sopralluoghi presso il soggetto richiedente, e trasmette, entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza, una relazione contenente una valutazione sull’accoglimento o meno dell’istanza alla Direzione Dogane, alla Direzione Antifrode e Controlli e alla Direzione Organizzazione e digital transformation. Entro 5 giorni dal ricevimento della relazione, la Direzione Dogane, anche su richiesta della Direzione Antifrode e Controlli o della Direzione Organizzazione e digital transformation, può richiedere chiarimenti o integrazioni all’Ufficio delle dogane, che fornisce riscontro nei successivi 5 giorni. Il provvedimento di accoglimento dell’istanza è assunto dalla Direzione Dogane nei successivi 10 giorni mediante inserimento del soggetto nell’elenco. Il provvedimento di mancato accoglimento dell’istanza è invece adottato dalla Direzione Dogane, sentita la Direzione Antifrode e Controlli, la Direzione organizzazione e digital transformation e la Direzione Territoriale competente.
A seguito dell’iscrizione all’elenco i controlli sono effettuati prevalentemente a posteriori, anche presso il soggetto autorizzato, mediante verifiche periodiche. Tali benefici possono essere riconosciuti anche quando le operazioni di export e di successiva reintroduzione in franchigia sono effettuate per conto del soggetto autorizzato da un terzo, mediante dichiarazione della merce in rappresentanza indiretta. Per ulteriori dettagli si rimanda al testo della determinazione in commento.