In considerazione dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, l’articolo 132, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: “Disposizioni in materia di pagamenti dell’accisa sui prodotti energetici”, ha disposto che i pagamenti dell’accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto dell’anno 2020, da effettuarsi ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, possono essere eseguiti nella misura dell’ottanta per cento, a titolo di acconto, degli importi dovuti….” nei termini previsti dal medesimo articolo 3, comma 4.
Il comma 2 del sopra citato articolo 132 ha previsto altresì che “il versamento del saldo delle somme dovute ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, è effettuato entro il termine del 16 novembre 2020, senza il pagamento di interessi”.
Per quanto sopra richiamato, nel rammentare la scadenza del 16 novembre, coincidente sia per il pagamento dell’accisa relativo alle immissioni in consumo del mese di ottobre che per il pagamento delle somme residue dovute (a titolo di saldo) per i prodotti immessi in consumo nei mesi da aprile ad agosto 2020, con la nota Prot.: 405516/RU del 10 Novembre 2020, l’Agenzia delle Dogane invita gli operatori del settore a compilare due differenti righe del modello F24 “sezione accise” in modo da tener distinte le due tipologie di versamenti di cui sopra.