Con la risposta a interpello n. 507 del 30 ottobre 202, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’esenzione IVA per cessioni di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie, nello specifico, guanti in lattice, in vinile e in nitrile, che l’Agenzia delle dogane ha classificato alle voci doganali ex 3926 2000, ex 4015 1100, ex 4015 1900. L’Agenzia precisa, in particolare, che alle cessioni dei guanti che sono considerati DPI o dispositivo medico si applica il regime di esenzione IVA qualora effettuate fino al 31 dicembre 2020, con applicazione dell’aliquota IVA nella misura ridotta del 5%, qualora effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021. La risposta n. 507 del 30 ottobre 2020 ricorda infatti che i protocolli di sicurezza adottati nei diversi settori economici hanno reso obbligatorio l’uso di questo tipo di abbigliamento ai fini della sicurezza dei lavoratori e degli utenti, con l’articolo 124 del Decreto Rilancio che ha introdotto una disciplina IVA agevolata in relazione alle cessioni di determinati beni, ivi elencati, considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Con riferimento alla disciplina applicabile agli articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie, inclusi i guanti in lattice, in vinile e in nitrile, con la circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020 erano già stati forniti chiarimenti in ordine all’operatività della disciplina e in relazione ai suddetti articoli, evidenziando ai fini dell’applicazione dell’esenzione, assume rilievo unicamente la “finalità sanitaria” dei beni in questione, da intendersi in senso oggettivo. In sostanza, sono agevolati i beni che possiedono le caratteristiche tecniche idonee a garantire la protezione degli operatori sanitari dalla diffusione del virus. Successivamente all’entrata in vigore dell’articolo 124 del Decreto Rilancio, i protocolli di sicurezza adottati nei diversi settori economici hanno reso obbligatorio l’uso di questo tipo di abbigliamento ai fini della sicurezza dei lavoratori e degli utenti. Ne sono un esempio i protocolli di sicurezza adottati nel settore dell’industria alimentare, della grande distribuzione e della scuola, la cui finalità è ovviamente sanitaria poiché gli stessi sono finalizzati a contrastare il diffondersi delle pandemie, a protezione di lavoratori e utenti.

Pertanto anche gli operatori obbligati al rispetto di questi protocolli di sicurezza possono acquistare tale tipologia di abbigliamento usufruendo della disciplina agevolativa in commento. Infatti, i beni in esame sono individuati nel Rapporto dell’istituto Superiore della Sanità che indica quali sono i DPI e i dispositivi medici (guanti, mascherine, camici o occhiali) che gli operatori sanitari devono indossare nei principali contesti in cui entrano in contatto con i pazienti affetti da Covid-19.