L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad interpello n. 376 risponde ad una richiesta di chiarimento sulla disciplina IVA per l’estrazione e l’immissione in consumo di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, stoccati in depositi fiscali o di un destinatario registrato, introdotta dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017, articolo 1, commi 937-943).

L’istante è una una società che si occupa di trasformazione/adulterazione e commercializzazione di prodotti petroliferi nel mercato dell’extra-rete che è proprietaria di due distinti depositi per lo stoccaggio, di cui uno è un deposito fiscale e l’altro di tipo commerciale, ha chiesto chiarimenti. La società in questione non vende direttamente ai clienti finali il gasolio o la benzina dal deposito fiscale, ma li trasferisce dal deposito fiscale a quello commerciale. All’atto del trasferimento, la società non emette documenti fiscali (fattura) ma solo dei DAS (documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa) per trasferimento merce. Il prodotto viene gravato da accisa a seconda della propria destinazione di uso (agricolo, autotrazione, etc…).
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento in commento precisa che la gestione di un deposito registrato è soggetta alla autorizzazione da parte dell’Agenzia delle dogane e monopoli, previo accertamento dei requisiti stabiliti dalla normativa citata. In estrema sintesi, tali requisiti fanno riferimento sia al luogo dove sono tenuti i prodotti (deve essere adeguato a individuare con precisione i prodotti che sono immessi ed a tenerli separati sia fisicamente che giuridicamente attraverso una adeguata contabilità), sia al soggetto che richiede l’autorizzazione (assenza di condanne per reati, adeguata capacità economica, cfr. Circolare n. 8/D del 1° giugno 2017).
Non avendo precisato l’istante se lo stesso è un depositario registrato, l’Agenzia conclude che ove non lo sia, il trasferimento dal deposito fiscale a quello commerciale rappresenta una fattispecie che non fruisce della sospensione della rilevanza ai fini IVA. Ciò posto, ritiene che nel caso di specie non ricorra né soggettivamente né oggettivamente alcuna delle ipotesi di non applicazione della disciplina, previste al comma 941 della legge n. 205 del 2017. In particolare, la fattispecie non rientra nell’esclusione del primo periodo del comma 941 in quanto il deposito fiscale non ha i requisiti dimensionali previsti dalla norma (non inferiore a 3000 metri cubi). Non rientra, altresì, nelle altre due deroghe individuate dal comma citato, in quanto l’istante non opera, in qualità di gestore dei depositi per conto terzi, ma opera in proprio.
Pertanto, con riferimento ai trasferimenti dei prodotti dal deposito fiscale al deposito commerciale l’istante deve assolvere l’IVA secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 937 e ss., della legge n. 205 del 2017, modificata dall’art. 6, comma 1, lettera b) 1), del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni con la legge 19 dicembre 2019 n. 157, non sussistendo i requisiti oggettivi e soggettivi per l’inclusione in una delle ipotesi di non applicazione della disciplina previste al comma 941.