Con la determinazione direttoriale Prot.: 329619/RU del 24 settembre 2020, l’Agenzia delle Dogane ha disposto che i soggetti che effettuano frequenti operazioni di reintroduzione nel territorio nazionale di merci precedentemente esportate a seguito di transazioni commerciali svolte su piattaforme telematizzate, possono avanzare istanza per essere autorizzati a svolgere le procedure di reintroduzione in franchigia. L’autorizzazione in questopne, che ha validità annuale, è rilasciata in via preventiva subordinatamente alla dimostrazione da parte del soggetto richiedente, della sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni, di tipo oggettivo e soggettivo: a) effettuare un numero minimo pari a 100 reintroduzione di merce in franchigia al mese; b) essere in possesso dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso “luogo approvato” nonché per “destinatario autorizzato transito”; c) identità tra la merce uscita e quella re-introdotta, purché il bene oggetto di esportazione abbia mantenuto lo stesso stato; d) identità tra il dichiarante in export e in re-introduzione; e) utilizzo del codice EORI e soddisfacimento dei criteri di cui all’articolo 39, lettere a) e b) del CDU; f) tracciabilità del singolo prodotto mediante codice univoco identificativo; g) possibilità per l’Ufficio delle Dogane di cui all’articolo 3 di accedere ai fini dei controlli doganali alla piattaforma market place, entro cui vengono svolte le transazioni commerciali, messa a disposizione dal soggetto.
Per quanto riguarda invece i soggetti autorizzati, questi ultimi sono iscritti in un apposito Elenco istituito presso la Direzione Dogane denominato: “e-commerce RETRELIEF (Returned goods – Relief from import duty)”.

I soggetti che intendono richiedere la sopracitata autorizzazione devono presentare apposita istanza presso l’Ufficio delle Dogane competente sul luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali. L’Ufficio delle Dogane verifica di seguito il possesso dei requisiti e delle condizioni di cui sopra mediante l’analisi della documentazione e sopralluoghi presso il soggetto e trasmette, entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza, una relazione contenente una valutazione sull’accoglimento o meno dell’istanza alla Direzione Dogane, alla Direzione Antifrode e Controlli e alla Direzione Organizzazione e digital transformation. Entro 5 giorni dalla ricezione della relazione, la Direzione Dogane, anche su richiesta della Direzione Antifrode e Controlli o della Direzione Organizzazione e digital transformation, può richiedere chiarimenti o integrazioni all’Ufficio delle Dogane che fornisce riscontro nei successivi 5 giorni. Il provvedimento di accoglimento dell’istanza è assunto dalla Direzione Dogane nei successivi 10 giorni, che inserisce il soggetto nell’Elenco di cui all’articolo 1, mentre il provvedimento di mancato accoglimento dell’istanza è adottato dalla Direzione Dogane, sentita la Direzione Antifrode e Controlli, la Direzione organizzazione e digital transformation e la Direzione Territoriale competente.
A seguito del rilascio dell’autorizzazione i controlli sono effettuati prevalentemente a posteriori, anche presso il soggetto autorizzato, mediante verifiche periodiche trimestrali. Tale beneficio può essere riconosciuto anche quando le operazioni di export e di successiva re-introduzione in franchigia sono effettuate per conto del soggetto autorizzato da un terzo mediante dichiarazione della merce in rappresentanza indiretta. Valutati gli esiti delle attività dei controlli, l’Ufficio delle Dogane competente trasmette alla Direzione Dogane, con cadenza semestrale, una relazione con una richiesta di mantenimento, sospensione o revoca della autorizzazione.