Con determinazione direttoriale Prot. 266728/RU del 31 luglio 2020, l’Agenzia delle Dogane dispone che gli esercenti depositi fiscali di stoccaggio di prodotti energetici di capacità complessiva non inferiore a 3.000 metri cubi devono dotare tutti i serbatoi destinati alla detenzione ed alla movimentazione di benzina o di gasolio usato come carburante di telemisure di livello e di temperatura, gestite da un sistema informatizzato di controllo installato nel deposito stesso. Il sistema informatizzato di controllo è conforme alle specifiche dell’articolo 2 della direttoriale INFOIL e consente la consultazione autonoma e diretta dei dati di interesse fiscale da parte del personale dell’Ufficio delle dogane territorialmente competente tramite apposite postazioni di accesso presso il deposito, rispondenti alle caratteristiche ed alle funzionalità di cui ai paragrafi 1.1 e 1.2 della circolare 14/D del 10 agosto 2010.

Il sistema informatizzato è altresí, sincronizzato con la data e l’ora effettive ed è conforme alle prescrizioni di cui ai paragrafi 2.1 e 2.3 della predetta circolare 14/D. Le caratteristiche e le funzionalità delle telemisure e del sistema di sviluppo delle quantità giacenti in serbatoio sono quelle di cui al paragrafo 1 della circolare 19/D del 29 luglio 2016.
Per ulteriori dettagli riguardo i termini ed adempimenti procedurali a carico dei depositari autorizzati si rinvia al testo della determinazione direttoriale in commento.