Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione stabilisce le norme procedurali di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del Codice Doganale dell’Unione destinate ad agevolare lo stabilimento nell’Unione dell’origine preferenziale delle merci, comprese le norme procedurali in materia di origine ai fini del sistema di preferenze generalizzate (SPG) dell’Unione.

L’articolo 79, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 prevede che tutti i paesi beneficiari dell’SPG debbano applicare il sistema degli esportatori registrati (cd. “sistema REX”) al più tardi a decorrere dal 30 giugno 2020 per la certificazione del carattere originario preferenziale nel quadro dell’SPG. Successivamente a tale data, i certificati di origine, modulo A, non possono più essere rilasciati dalle autorità competenti di tali paesi.

A cusa della diffusione del coronavirus, alcuni paesi che beneficiano dell’SPG incontrano gravi difficoltà nel rispettare il termine del 30 giugno 2020 per l’applicazione del sistema REX. Per tale motivo, viene disposta una proroga come misura eccezionale di deroga alla durata massima del periodo di transizione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. A tal fine, il paese beneficiario interessato deve integrare la notifica relativa alla proroga con una debita giustificazione della necessità di estendere il periodo di transizione, nonché con un piano di lavoro che illustri come intende applicare pienamente il sistema REX entro la fine del previsto periodo di transizione esteso.