Con la circolare N. 11 del 30 maggio 2020 ed il avviso del 30 maggio 2020 vengono indicati i criteri direttivi e fornite le modalità procedurali per dare attuazione alla rateizzazione del debito d’accisa di cui all’art. 3, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 504/95 (Testo Unico Accise, TUA), come modificato dall’art. 162 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, che aveva disposto la soppressione del rinvio ad un decreto ministeriale di attuazione. In particolare, l’Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti sulla disciplina introdotta dall’art. 162 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19/5/2020), che ha apportato talune modifiche alle previsioni contenute nell’art. 3, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 504/95 (Testo Unico Accise, TUA), in materia di rateizzazione del debito d’accisa, argomento sul quale la determinazione direttoriale prot. n. 163202/RU del 30 maggio 2020 definisce i principi direttivi che informano le procedure di concreta attuazione di tale istituto, che vengono approfonditi dalla circolare in oggetto.

L’Agenzia preliminarmente chiarisce che unico soggetto legittimato a richiedere la rateizzazione del debito d’accisa è il depositario autorizzato titolare del deposito fiscale, sia esso di prodotti energetici che di alcole e bevande alcoliche, dal quale i prodotti sono estratti ed immessi in consumo. L’istanza di rateizzazione è riferita alla singola obbligazione tributaria che si rende dovuta alla scadenza mensile prefissata e riguarda l’accisa dovuta dall’esercente responsabile della gestione dell’impianto. Sono esclusi pertanto dalla possibilità di ottenere la rateizzazione altre figure di soggetti obbligati d’accisa, i soggetti autorizzati allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi nonché gli esercenti depositi fiscali di prodotti energetici per i propri prodotti detenuti presso depositi ausiliari.

Per poter richiedere la rateizzazione è necessaria la sussistenza di condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica. In proposito, all’art. 1, comma 2, viene specificato che deve trattarsi di una situazione transitoria di squilibrio finanziario per fattori contingenti estranei alla responsabilità dell’esercente il deposito fiscale, che quest’ultimo attesta con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è tenuto a documentare a fini di riscontro.

Sono pertanto inammissibili le istanze di rateizzazione presentate da quei soggetti che si trovino in uno stato generale e permanente di insolvenza tale da pregiudicare la continuità aziendale, in liquidazione volontaria o nei cui confronti siano in corso procedure concorsuali.
Altra condizione che incide sui termini di durata del piano di rateizzazione del debito d’accisa autorizzabile riguarda, in particolare, il titolare del deposito fiscale, il quale nella presentazione della relativa istanza deve tener conto che:
– il pagamento frazionato dell’imposta deve esaurirsi nel medesimo anno solare di avvio della rateizzazione;
– la scadenza della rata mensile finale non può superare quella prevista per il versamento dell’accisa sui prodotti immessi in consumo nel mese di novembre dello stesso anno (16 dicembre).
Per questa motivazione sono da considerare inammissibili le istanze riferite ad immissioni in consumo di prodotto effettuate nel mese di novembre e nei primi quindici giorni di dicembre.
Per quanto riguarda il procedimento di autorizzazione ed il regime transitorio connesso all’emergenza da COVID-19 si rinvia al testo della circolare.