Con comunicato del 12 giugno 2020 l’Agenzia delle Dogane informa che nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 186 del 12 giugno 2020 è stato pubblicato il recente Accordo di libero scambio siglato a Bruxelles il 30 marzo 2020 tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam e che la data di entrata in vigore dell’Accordo verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’Accordo in questione prevede la soppressione quasi totale (99%), nell’arco temporale di 10 anni, dei dazi doganali tra le parti contraenti anche sui principali prodotti europei di esportazione verso il Vietnam: macchinari, automobili e prodotti chimici.

In proposito, si ricorda che nell’ambito di tale accordo, in GUUE C 196 del 11.6.2020 è stata pubblicata la comunicazione della Commissione europea agli esportatori in merito all’applicazione del sistema REX. La comunicazione è rivolta agli esportatori dell’UE che esportano prodotti originari in Vietnam e dichiarano l’origine dei loro prodotti al fine di beneficiare del trattamento tariffario preferenziale dell’Accordo di libero scambio con il Vietnam (ALS UE-Vietnam).

L’articolo 15 del protocollo 1 dell’Accordo definisce le prescrizioni generali relative alle prove dell’origine richieste per beneficiare del trattamento tariffario preferenziale. In particolare, il paragrafo 1 di tale articolo dispone che i prodotti originari dell’Unione europea beneficiano, all’importazione in Vietnam, della preferenza tariffaria prevista dall’accordo in questione su presentazione di una qualsiasi delle seguenti prove dell’origine:

  1. a) un certificato di origine (certificato di circolazione EUR.1) rilasciato dalle autorità competenti della parte esportatrice a norma degli articoli da 16 a 18 del protocollo 1 [articolo 15, paragrafo 1, lettera a)];
  2. b) una dichiarazione di origine compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 20 del protocollo 1 per qualsiasi partita, indipendentemente dal suo valore, o da qualsiasi esportatore per le partite il cui valore totale non supera 6 000 EUR [articolo 15, paragrafo 1, lettera b)];
  3. c) un’attestazione di origine compilata da esportatori registrati al sistema REX.

L’8 aprile 2020 l’Unione europea ha notificato al Vietnam che l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del protocollo 1 dell’ALS UE-Vietnam si applicherà a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo e che le lettere a) e b) dello stesso paragrafo non si applicheranno. Pertanto, i prodotti originari dell’Unione europea beneficiano, all’importazione in Vietnam, del trattamento tariffario preferenziale dell’ALS UE-Vietnam alla presentazione di attestazioni di origine compilate da esportatori registrati o da qualsiasi esportatore per le spedizioni il cui valore totale non supera 6 000 EUR. I certificati di origine EUR.1 e le dichiarazioni di origine non saranno rilasciati o compilati nell’Unione europea per beneficiare del trattamento tariffario preferenziale in Vietnam.

Come previsto all’articolo 19, paragrafo 6, del protocollo 1 dell’accordo, le condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine, di cui ai paragrafi da 1 a 5 di tale articolo, si applicano mutatis mutandis alle attestazioni di origine. In particolare, il testo dell’attestazione di origine è il testo di una dichiarazione di origine di cui all’allegato VI del protocollo 1 dell’accordo ALS UE-Vietnam. Gli operatori dell’Unione europea già registrati allo scopo di beneficiare di altri regimi preferenziali sono tenuti a utilizzare il numero REX che è già stato loro assegnato.