Con la nota Prot. 126782/RU del 26 aprile 2020, l’Agenzia delle Dogane, preso atto della forte riduzione dei consumi di prodotti energetici e alcolici originata dall’attuale emergenza sanitaria legata al COVID-19, comportante una oggettiva e temporanea situazione di carenza di liquidità per gli operatori, comunica che con la determinazione direttoriale n. 126776 del 26 aprile 2020 ha disposto una sospensione dell’azione dell’Amministrazione finanziaria con specifico riferimento all’efficacia degli atti susseguenti alla constatazione, da parte degli Uffici delle dogane, di inadempienze all’obbligo di pagamento nei termini prescritti dall’art. 3, comma 4, del TUA, nonché al divieto di estrazione dal deposito fiscale contemplato dal medesimo comma. L’art. 1 sancisce che il verbale di constatazione, l’avviso di pagamento e l’atto di irrogazione delle sanzioni predisposti nei confronti dei soggetti obbligati, a fronte dell’inosservanza delle scadenze soprarichiamate, ricadenti nel periodo che va dall’8 marzo al 31 maggio 2020, saranno notificati a partire dal 1° giugno 2020. Nel medesimo periodo che va dall’8 marzo al 31 maggio 2020 e fino al completamento delle attività di notificazione al soggetto tenuto al pagamento, resterà sospesa la misura accessoria prevista dall’art. 3, comma 4, sesto periodo, del TUA che vieta l’estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all’estinzione del debito d’imposta. Successivamente, con la Determinazione Direttoriale prot. n. 123923/RU del 29 aprile 2020, l’Agenzia ha comunicato che relativamente agli inadempimenti degli obblighi e delle scadenze di cui all’art. 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico Accise), inerenti il pagamento dell’accisa per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, i relativi verbali di constatazione, avvisi di pagamento e atti di irrogazione delle sanzioni sono notificati al soggetto obbligato a partire dal 1° giugno 2020. Nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 e fino al completamento delle attività di notificazione al soggetto tenuto al pagamento è sospesa la misura accessoria prevista dall’art. 3, comma 4, sesto periodo, del Testo Unico Accise che vieta l’estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all’estinzione del debito d’imposta.