Con il Provvedimento Prot. n. 171426/2020 adottato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate d’intesa con il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono stati rivisti i termini per l’avvio dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti come motori previsti dall’articolo 2, comma 1 bis, D.Lgs. 127/2015, così come modificato dalla L. 205/2017. In particolare, l’articolo in questione sancisce che a decorrere dal 1° luglio 2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono obbligatorie con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. La norma affidava ad uno specifico provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, adottato d’intesa con il Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, il compito di individuare i termini graduali per l’adempimento di detto obbligo, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di distribuzione dei carburanti. Inizalmente, il Provvedimento n. 106701 del 28.05.2018, successivamente modificato dal Provvedimento n. 1435588 del 30.12.2019 aveva previsto la decorrenza di tale obbligo a partire dal 1° luglio 2018 per gli impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione, e dal 1° gennaio 2020 per gli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 3 milioni di litri (in questo specifico caso, tuttavia, il provvedimento prevedeva la trasmissione dei dati dei corrispettivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 entro il 30 aprile 2020). Inoltre, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi era stato stabilito a partire dal 1° luglio 2020 con riferimento agli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 1,5 milioni di litri ed al 1° gennaio 2021 con riferimento agli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità uguale o inferiore a 1,5 milioni di litri.

Secondo il nuovo provvedimento, gli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi decorrono dal 1° luglio 2018 per gli impianti ad elevata automazione e dal 1° settembre 2020 per gli impianti che hanno erogato quantità superiori a 1,5 milioni di litri (non sono quindi più tenute distinte le ipotesi di erogazione di quantità superiori/inferiori a 3 milioni di litri), mentre per gli impianti che hanno erogato quantità inferiori a 1,5 milioni di litri l’obbligo viene fissato dal 1° gennaio 2021.