Con la Circolare 1/D/2020, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli risponde alla richiesta presentata dall’Assodistil di autorizzare taluni fabbricanti nazionali di alcol grezzo ad utilizzare l’attestato B della convenzione AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), con gli opportuni adattamenti, anche nel caso in cui l’alcol sia stato ottenuto tramite flemme alcoliche prodotte da altra distilleria nazionale a partire da sottoprodotti della vinificazione forniti dai produttori e trasferite da quest’ultima distilleria al fabbricante nazionale dell’alcol con la scorta del prescritto e-AD. Nell’accogliere le richieste di Assodistil, l’Agenzia delle Dogane ha disposto l’aggiornamento dell’Attestato B, con la previsione degli appositi allegati 2 e 3 relativi al caso di trasferimento di sottoprodotti della vinificazione e delle flemme ottenute da sottoprodotti conferiti dai produttori. Il nuovo attestato “B” relativo alla produzione dell’alcol grezzo in applicazione dell’art. 52 del Regolamento (UE) n.1308/2013 sostituisce quello precedentemente allegato alla circolare 5/D prot. n. 110600/R.U. del 27 agosto 2019.
Il nuovo attestato è da utilizzare senza modificazioni, salvo quelle esplicitamente previste nel corpo del documento ed opportunamente evidenziate in rosso, secondo le indicazioni, in quanto applicabili, della nota prot. n. 20527 RU del 23 febbraio 2010, pubblicata sul sito intranet dell’Agenzia al collegamento: Strutture centrali -> Antifrode controlli -> Metodologia di controllo -> Depositi.
La provenienza da produttori dei sottoprodotti della vinificazione trasferiti alla distilleria che richiede l’attestato ovvero utilizzati per ottenere le flemme trasferite alla medesima distilleria deve essere debitamente autocertificata ai sensi del DPR 445/00 da parte della distilleria nazionale che ne ha effettuato il trasferimento, al termine del trasferimento stesso, rispettivamente secondo gli uniti allegati 2 e 3. In caso di richiesta dell’attestato B relativo ad alcol grezzo ottenuto parzialmente o totalmente con i predetti sottoprodotti della vinificazione ovvero con le suddette flemme, tali autocertificazioni sono preventivamente acquisite dalla distilleria che richiede l’attestato e da quest’ultima unite alla relativa istanza presentata presso l’Ufficio delle dogane territorialmente competente.
Restano validi i fac-simile delle altre tipologie di certificato allegati alla predetta circolare 5/D/2019.
Sul sito di Agea è stato inoltre pubblicato, in data 28 gennaio 2020, l‘addendum alle Istruzioni Operative n. 59 del 22 ottobre 2019 Modalità per l’accesso alla misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione – alcool uso industriale – Reg. UE n. 1308/2013 – Art. 52 – Campagna 2019/2020.