Con la Determinazione Direttoriale n. 139996/RU del 18 dicembre 2017, concernente tempi e modalità per l’adozione dei documenti di accompagnamento in forma elettronica, per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa e alle altre imposizione indirette previste dal testo unico delle accise (TUA) di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva disposto il rinvio al 1° gennaio 2020 dell’obbligo di trasmissione telematica di DAS e contabilità depositi commerciali di ridotte capacità operative. La determinazione n. 217947 del 27/12/2019 differisce nuovamente il suddetto obbligo, posticipandolo al 1° luglio 2020, salvo gli effetti prodotti dalla determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da adottare ai sensi dell’art. 11, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124. Tale ultima disposizione, in particolare, prevede che il Direttore dell’Agenzia stabilisca con proprio provvedimento i tempi e le modalità per introdurre l’obbligo, entro il 30 giugno 2020, di utilizzo del sistema informatizzato per la presentazione, esclusivamente in forma telematica, del documento di accompagnamento di cui all’articolo 12 del TUA e relative sanzioni penali e amministrative, con riferimento alla circolazione nel territorio dello Stato della benzina e del gasolio usato come carburante, assoggettati ad accisa.