Nella Gazzetta Ufficiale dell’UE L 338 del 30.12.2019 è stato pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2019/2199 della Commissione del 17 ottobre 2019, che apporta modifiche al Regolamento (CE) n. 428/2009. Tale ultimo regolamento, come noto, prescrive che i prodotti a duplice uso siano sottoposti a un controllo efficace quando sono esportati dall’Unione o vi transitano, o quando sono forniti a un paese terzo attraverso servizi di intermediazione prestati da intermediari residenti o stabiliti nell’Unione. In particolare, l’allegato I di tale Regolamento stabilisce l’elenco comune dei prodotti a duplice uso sottoposti ad autorizzazione nell’Unione (si ricorda che le decisioni sui prodotti sottoposti ad autorizzazione sono prese nel quadro degli accordi internazionali sul controllo dei prodotti a duplice uso, in particolare il gruppo Australia, il regime di non proliferazione nel settore missilistico, il gruppo dei fornitori nucleari, l’intesa di Wassenaar e la con-venzione sulle armi chimiche).

L’elenco suddetto dei prodotti a duplice uso di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 va aggiornato regolar¬mente per assicurare il pieno rispetto degli obblighi internazionali di sicurezza, garantire la trasparenza e mante¬ nere la competitività degli operatori economici. Poiché gli elenchi di controllo adottati dai regimi internazionali di non proliferazione e dagli accordi in materia di controllo delle esportazioni sono stati modificati nel 2018, è stato pertanto modificato l’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, ora sostituito dall’allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2019/2199 della Commissione del 17 ottobre 2019.

Il nuovo regolamento modifica altresì gli allegati da II bis a II septies del regolamento (CE) n. 428/2009, che istituiscono le autorizzazioni generali di espor-tazione dell’Unione, l’allegato II octies, che reca l’elenco dei prodotti a duplice uso esclusi dall’ambito di applicazione delle autorizzazioni generali di esportazione nazionali e delle autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione e l’allegato IV, che fissa i requisiti di autorizzazione per alcuni trasferimenti intracomunitari.