Con la nota Prot. 131411/RU del 20 settembre 2019, l’Agenzia delle Dogane comunica che l’art. 13 bis del decreto legge 30.4.2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.6.2019, n. 58, ha ripristinato l’originario campo di applicazione dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504/95, oggetto di parziale abrogazione ad opera dell’art. 1, comma 178, della legge n. 124/2017, il quale aveva previsto l’esclusione degli esercizi pubblici, di quelli di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini dall’obbligo di denuncia di attivazione e dalla correlata licenza rilasciata dall’Ufficio delle dogane, consentendo ai menzionati esercenti di non essere più censiti dall’Agenzia.
La reintroduzione della norma già contenuta nel comma 2 dell’art. 29 del D.Lgs. n. 504/95 denota l’intento di soddisfare esigenze di interesse pubblico di carattere ricognitivo dei soggetti economici operanti nei comparti interessati, ricadenti in un settore d’imposta ad elevata tassazione.
A seguito della reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita dei prodotti alcolici sono pervenuti all’Agenzia taluni quesiti volti ad ottenere chiarimenti sugli effetti giuridici determinati dall’evoluzione del richiamato quadro normativo relativamente a situazioni soggettive già costituitesi.

In primo luogo, la necessità di un’integrale ricomposizione organica della platea di esercenti ricadenti nell’ambito di applicazione del comma 2 dell’art. 29 del D.Lgs. n. 504/95 nonché quella di garantire la continuità del regime tributario impongono che siano sottoposti all’obbligo di denuncia anche quegli operatori che dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019 hanno avviato l’attività senza essere tenuti all’osservanza del predetto vincolo.
In tale direzione, gli esercenti rientranti nella descritta fattispecie dovranno procedere a consolidare la loro posizione presentando all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell’accisa; ciò in considerazione dell’avvenuta conclusione del procedimento amministrativo instaurato tramite lo Sportello unico (SUAP) per l’avvio dell’attività di vendita al minuto o di somministrazione di alcolici.

Sul sito dell’Agenzia è reperibile un modello di denuncia di avvenuta attivazione predisposto per il caso di specie. Analogamente dovranno comportarsi quegli esercenti che avendo effettuato la comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29 agosto 2017 non abbiano completato il procedimento tributario di rilascio della licenza per l’intervenuta soppressione dell’obbligo di denuncia.

Diversamente, gli operatori in esercizio antecedentemente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 178, della legge n. 124/2017 ed in possesso della licenza fiscale di cui all’art. 63, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 504/95 non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento, in forza della piena efficacia della licenza in precedenza rilasciata. Qualora tuttavia nel periodo di vigenza della soppressione dell’obbligo di denuncia siano intervenute variazioni nella titolarità dell’esercizio di vendita, l’attuale gestore ne darà tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle dogane al fine di procedere all’aggiornamento della licenza di esercizio.

Al medesimo Ufficio andranno presentate eventuali richieste di duplicato della licenza fiscale nei casi di smarrimento o distruzione del menzionato atto.
Per le attività di vendita avviate dal 30.6.2019, appare utile rammentare che la tabella A allegata al D.Lgs. n. 222/2016 dispone nella Sottosezione 1.10 (richiamata in varie attività della Sezione I, 1. Commercio su area privata e 3. Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) che la comunicazione da presentare allo Sportello unico all’avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/95 all’Agenzia. Tale previsione di rango primario dispone una concentrazione delle fasi d’iniziativa dei distinti procedimenti coinvolti (amministrativo e tributario) producendo l’assorbimento della denuncia di attivazione ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504/95 da parte della presentazione della comunicazione preventiva al SUAP, il quale è tenuto alla trasmissione della stessa all’Ufficio delle dogane.

Pertanto, qualora l’interessato si avvalga del modulo procedimentale incardinato presso l’autorità comunale non occorre presentare la denuncia all’Agenzia, sempreché la suddetta comunicazione sia stata trasmessa all’Ufficio delle dogane territorialmente competente.
Diretta conseguenza, infine, del mutato assetto normativo è il superamento dell’elencazione delle fattispecie escluse dalla licenza di esercizio di cui alla direttiva RU 113015 del 9.10.2017 della Direzione centrale Legislazione e procedure accise e altre imposte indirette, stante il ripristino dell’obbligo di cui in oggetto.
Tuttavia le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata, atteso il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni, permangono non soggette all’obbligo di denuncia fiscale.
La finalità della disposizione di cui all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504/95 di garantire all’Amministrazione finanziaria la possibilità di presidiare la filiera distributiva dei prodotti alcolici presuppone difatti che gli esercizi di vendita abbiano sede fissa od operino in forma permanente o comunque stagionale.