Con Protocollo 67/GDM/sm il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali comunica, evidenziandone gli aspetti rilevanti e quelli critici, contenuti e dispositivi introdotti dalla Nota dell’Agenzia delle Dogane n° 91956/D del 26 luglio 2019 in tema di procedure rilascio certificati circolazione EUR 1, EUR MED, ATR.

Il comunicato riporta quanto segue:

Come noto le procedure per il rilascio di certificati di circolazione EURl ed EUR­MED e di certificati A.TR. hanno subìto nel 2010 rilevanti modifiche apportate dalla Circolare 11/D del 28 aprile 2010 che conteneva (ex multis) la disciplina per la pre-vidimazione dei certificati di circolazione per i soggetti in possesso di autorizzazione alla procedura di domiciliazione e fissava un termine di 10 giorni per l’istruttoria preventiva ai fini del rilascio dei predetti certificati di circolazione; la Nota 59961/D del 30 aprile 2010 ridimensionava altresì la portata di tale termine, lasciandolo alla valutazione degli Uffici sulla base degli elementi e documenti acquisiti e dei requisiti soggettivi dell’esportatore ed oggettivo dell’operazione; tale flessibilità risolveva parzialmente il problema oggettivo rappresentato da un termine di istruttoria preventiva che rischiava di produrre effetti decisamente antieconomici per gli operatori.
Con la recente Nota 91956/D del 26 luglio 2019 l’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha effettuato una importantissima e radicale rivisitazione delle procedure di rilascio dei certificati di circolazione EUR.l, EUR.MED ed A.TR., adeguandole al mutato scenario normativo e tecnologico.
La Nota effettua in primo luogo una puntuale ricognizione normativa ribadendo l’esiziale differenza esistente tra i certificati A.TR. (attestanti la posizione di libera pratica nel contesto dell’Unione doganale UE/Turchia) ed i certificati di circolazione EUR.l (che provano il carattere originario preferenziale all’interno di accordi di libero scambio sottoscritti dall’Unione europea); vengono altresì chiaramente evidenziate le caratteristiche peculiari dello status di esportatore autorizzato (e delle relative procedure di rilascio dell’autorizzazione) e del sistema degli esportatori registrati REX.

In tema di status di esportatore autorizzato, per le istanze relative alla estensione ad altri accordi di un’autorizzazione già rilasciata, la Nota stabilisce che “l’ufficio potrà limitarsi ad acquisire solo specifici elementi integrati di cui non sia già in possesso”.

Sempre avendo riguardo allo status di esportatore autorizzato, anche in considerazione della “evoluzione ed alle accresciute esigenze dei traffici commerciali”, la Nota prevede la possibilità che l’autorizzazione possa essere ora rilasciata anche in capo ad un soggetto intermediario. Il tema appare inevitabilmente di cruciale importanza strategica per l’Ordine degli Spedizionieri doganali. Al riguardo è importante sottolineare che il soggetto richiedente dovrà comunque assicurare la sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi che costituiscono la pre­ condizione per il rilascio dell’autorizzazione.

La pre-vidimazione dei certificati EUR. l per i soggetti già autorizzati alla procedura di domiciliazione è stata soppressa in ragione del fatto che il nuovo quadro normativo applicabile dal primo maggio 2016 (CDU -RD-RE) non contempla più tale istituto.

Incidentalmente viene altresì chiarita (e ribadita) la differenza tra l’istituto del luogo approvato (previsto nell’attuale quadro normativo) e la procedura di domiciliazione. Su questo punto appare doveroso sottolineare, ancor più alla luce degli importanti chiarimenti recati dalla Nota in parola, che non può esistere alcuna correlazione logica tra “luogo approvato” e modalità di esercizio della rappresentanza.

I termini della istruttoria finalizzata al rilascio dei certificati sono stati infine ridotti ritenendo ampiamente superato il limite massimo dei 1O giorni e stabilendo che essi debbono essere contenuti al minimo dando priorità ai soggetti AEOC/F.
La Nota, in chiusura, concede un periodo di adeguamento e monitoraggio di 180 giorni.

Firmato:

Enrico Perticone – Vice Presidente

Giovanni De Mari – Presidente

Si allega il comunicato 67/GDM/sm.

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