A norma del Codice Doganale dell’Unione (Regolamento (UE) n. 952/2013), le dichiarazioni in dogana possono, in casi specifici, essere presentate utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici. Il Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione dispone che le merci aventi un valore intrinseco non superiore a 22 euro possono essere temporaneamente dichiarate mediante semplice presentazione in dogana anziché mediante presentazione di una dichiarazione in dogana. Uno dei motivi alla base di tale disposizione è che la maggior parte delle merci di valore non superiore a 22 euro può ottenere un’esenzione dall’IVA da parte degli Stati membri, a norma dell’articolo 23 della direttiva 2009/132/CE del Consiglio. Tali merci godono altresì di una franchigia doganale a norma del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio.
Attualmente la possibilità di dichiarare merci aventi un valore non superiore a 22 euro mediante presentazione in dogana è limitata al periodo precedente il potenziamento dei sistemi nazionali di importazione da parte degli Stati membri, a norma della Decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione. Inoltre, la Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio ha previsto l’abolizione dell’esenzione dall’IVA per le merci aventi un valore non superiore a 22 euro con effetto dal 1° gennaio 2021. Di conseguenza, negli Stati membri che potenzieranno il proprio sistema nazionale di importazione prima del 1° gennaio 2021, la possibilità di dichiarare tali merci mediante presentazione in dogana sarebbe soppressa e sarebbe necessaria una dichiarazione in dogana anche in assenza dell’obbligo di riscuotere l’IVA e in presenza di una franchigia doganale. Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 viene pertanto modificato al fine di garantire la possibilità di dichiarare merci aventi un valore intrinseco non superiore a 22 euro mediante presentazione in dogana fino all’abolizione della soglia di 22 euro ai fini dell’IVA.
L’allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 definisce i requisiti in materia di dati contenuti nelle dichiarazioni doganali. L’aumento delle operazioni di commercio elettronico ha evidenziato che i requisiti standard in materia di dati non sono adeguati alle dichiarazioni di merci importate in spedizioni aventi un valore intrinseco non superiore a 150 euro o di spedizioni aventi natura non commerciale inviate da un privato a un altro privato (spedizioni di modesto valore). In primo luogo, una parte dei dati di cui all’allegato B non è necessaria in tale contesto, in quanto, a norma degli articoli 23 e 25 del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, la maggior parte delle merci importate in spedizioni di modesto valore è esente da dazi doganali. In secondo luogo, le dichiarazioni in dogana di tali merci saranno necessarie essenzialmente per ottemperare alle norme sull’IVA per le merci importate in spedizioni aventi un valore intrinseco non superiore a 150 euro introdotte con la direttiva (UE) 2017/2455, ossia, ai fini del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi o territori terzi di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE, o per il prelievo dell’IVA nell’ambito del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione di cui al titolo XII, capo 7, della medesima direttiva. In terzo luogo, l’elevato volume di spedizioni di modesto valore rende necessario adattare nella maggior misura possibile l’insieme dei dati richiesti a fini doganali alle informazioni elettroniche trasmesse dall’operatore al luogo di spedizione delle merci (per esempio in un paese terzo).
Viene pertanto modificato il Regolamento delegato (UE) 2015/2446 al fine di introdurre la possibilità di dichiarare spedizioni di modesto valore a fini doganali avvalendosi di un insieme di dati diverso, ossia contenente un numero inferiore di elementi rispetto all’insieme di dati per la dichiarazione normale in dogana. Tale possibilità sarà disponibile dalla data di applicazione delle misure per il prelievo dell’IVA sulle merci importate in spedizioni aventi un valore intrinseco non superiore a 150 euro, stabilite nella direttiva (UE) 2017/2455.
La possibilità di dichiarare le spedizioni di modesto valore utilizzando l’insieme di dati ridotto non è tuttavia essere applicabile alle dichiarazioni di merci soggette a divieti o restrizioni. Queste merci continueranno pertanto a essere dichiarate per mezzo della dichiarazione normale in dogana contenente tutte le informazioni pertinenti. L’insieme di dati ridotto non può essere utilizzato nemmeno per dichiarare merci esenti dall’IVA sulle importazioni a norma dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE (regimi doganali codici 42 e 63). L’insieme di dati ridotto è stato elaborato per i casi in cui l’IVA è già stata dichiarata a norma del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi o territori terzi di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE e non è quindi necessario riscuotere l’IVA all’importazione; l’insieme di dati ridotto è stato altresì elaborato per i casi in cui lo Stato membro di importazione è anche lo Stato membri di consumo ai fini dell’IVA e quindi è lo Stato membro che preleva l’IVA. Per contro, le merci importate nell’ambito dei regimi doganali codici 42 e 63 sono importate in uno Stato membro diverso dallo Stato membro che preleverà l’IVA e, in tal caso, l’insieme di dati ridotto non contiene informazioni sufficienti per soddisfare tutti i requisiti relativi all’IVA applicabili in questi casi.