Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1131 della Commissione del 2 luglio 2019 che istituisce uno strumento doganale inteso ad attuare l’articolo 14 bis del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’articolo 24 bis del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio: gli articoli dei citati Regolamenti consentono di applicare e riscuotere dazi antidumping e/o compensativi su talune merci nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Se il prodotto interessato è trasportato su un’isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro dell’Unione, provenendo dal territorio doganale dell’Unione, il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio prescrive in tal caso l’impiego di una dichiarazione di riesportazione, una notifica di riesportazione o una dichiarazione sommaria di uscita per dichiarare il prodotto in questione prima della sua partenza. Per garantire che le autorità doganali dispongano delle informazioni necessarie a stabilire se sia dovuto il pagamento del dazio antidumping e/o compensativo o che siano assolti gli obblighi di registrazione e comunicazione a norma dell’articolo 14, paragrafi 5, 5 bis e 6, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell’articolo 24, paragrafi 5, 5 bis e 6, del regolamento (UE) 2016/1037, il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1131 stabilisce che il richiedente deve presentare, entro 30 giorni dal ricevimento del prodotto interessato su un’isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva, una dichiarazione di ricevimento presso l’autorità doganale competente dello Stato membro in cui è stata accettata la dichiarazione di riesportazione o è stata registrata la notifica di riesportazione o la dichiarazione sommaria di uscita. Se il prodotto interessato è trasportato su un’isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro dell’Unione, provenendo direttamente dall’esterno del territorio doganale dell’Unione, non è possibile servirsi degli strumenti previsti nel regolamento (UE) n. 952/2013. Per garantire che le autorità doganali dispongano delle informazioni necessarie a stabilire se sia dovuto il pagamento del dazio antidumping e/o compensativo o che siano assolti gli obblighi di registrazione e comunicazione a norma dell’articolo 14, paragrafi 5, 5 bis e 6, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell’articolo 24, paragrafi 5, 5 bis e 6, del regolamento (UE) 2016/1037, il prodotto interessato deve inoltre essere oggetto di una dichiarazione di ricevimento presentata dal ricevente entro 30 giorni dal ricevimento di detto prodotto su un’isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva. Poiché lo Stato membro cui appartiene la piattaforma continentale o zona economica esclusiva è il soggetto più idoneo a eseguire i controlli, la dichiarazione dovrebbe essere presentata all’autorità doganale competente di tale Stato membro.

In relazione ai casi in cui il prodotto interessato è vincolato al regime di perfezionamento attivo prima della sua consegna su un’isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro dell’Unione, viene introdotta una norma speciale per evitare la possibile elusione del dazio antidumping e/o compensativo.

Infine, oiché le disposizioni sul controllo doganale previste nel regolamento (UE) n. 952/2013 non si applicano al di fuori del territorio doganale dell’Unione, norme specifiche in merito ai controlli doganali vengono adottate nel regolamento in oggetto.