Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 151 del 7.6.2019 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2019/880 che detta una disciplina armonizzata sul commercio di beni culturali con i paesi terzi volta a garantire una protezione efficace di tali beni contro la loro perdita o distruzione, ai fini di preservazione del patrimonio culturale dell’umanità e la prevenzione del finanziamento del terrorismo e del riciclaggio mediante la vendita ad acquirenti dell’Unione di beni culturali saccheggiati.

La protezione dei beni culturali considerati patrimonio nazionale degli Stati membri è già contemplata dal regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio e dalla direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Il nuovo regolamento non si applica pertanto ai beni culturali creati o scoperti nel territorio doganale dell’Unione. Le norme comuni introdotte dal regolamento 2019/880 disciplinano unicamente il trattamento doganale dei beni culturali non unionali che entrano nel territorio doganale dell’Unione. Al fine di non ostacolare in misura sproporzionata il commercio di beni attraverso la frontiera esterna, il nuovo regolamento si applica inoltre esclusivamente ai beni culturali che superino un certo limite d’età, che è stabilito dal presente regolamento. Viene stabilita anche una soglia finanziaria per escludere i beni culturali di valore inferiore dall’applicazione delle condizioni e procedure per l’importazione nel territorio doganale dell’Unione. Tali soglie garantiranno che le misure introdotte dal nuovo regolamento si concentrino sui beni culturali più probabilmente appetiti dai saccheggiatori nelle zone di conflitto, senza escludere altri beni il cui controllo è necessario per assicurare la protezione del patrimonio culturale.

Una specifica disposizione del Regolamento prevede che nel contesto dello sportello unico doganale, la Commissione è responsabile dell’istituzione di un sistema elettronico centralizzato per la presentazione delle domande di licenze di importazione e di dichiarazioni dell’importatore, nonché per l’archiviazione e lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le dichiarazioni dell’importatore e le licenze di importazione.

Per ulteriori dettagli si rinvia al testo del Regolamento